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Uscita autonoma da scuola: pubblicata la nota del MIUR

Accompagna il provvedimento legislativo che esonera il personale scolastico dall’obbligo di vigilanza sui minori di 14 anni, in caso di autorizzazione rilasciata dai genitori.

14/12/2017
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Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 contenente l’emendamento relativo all’uscita autonoma da scuola degli studenti, il MIUR ha allegato alla nota 2379 del 12 dicembre 2017, la diffusione del sopracitato articolo 19 bis avente per titolo “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”.

Il nuovo provvedimento normativo affida ai genitori o soggetti affidatari la scelta di autorizzare l’uscita autonoma dei figli minori di 14 anni, anche qualora questa comprenda l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastici.

Ne consegue che vengono esonerati da ogni responsabilità sia il personale della scuola sia i gestori del servizio dei mezzi stessi, nelle fasi di salita e di discesa, nonché nel tempo di sosta alle fermate.  

Era stata una recente sentenza della Corte di Cassazione a far scattare l’allarme tra dirigenti, docenti e genitori nel tentativo di dirimere l’antica questione dell’obbligo di vigilanza sugli alunni dopo il termine delle lezioni e anche fuori dai perimetri di pertinenza.

Una interpretazione impropria del testo della sentenza, come anche da noi sottolineato, aveva spinto le scuole a provvedimenti autocautelativi, fino a richiedere la presenza dei familiari per la riconsegna degli alunni nelle secondarie di primo grado; misure che hanno impattato con l’organizzazione stessa delle famiglie e con le naturali reazioni sul grado di autonomia dei ragazzi di questa età.

L’intervento emendativo, inserito nel decreto legislativo convertito la scorsa settimana, ha apportato, finalmente, un chiarimento sostanziale sull’esonero della responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza sull’alunno, sia nella fase successiva all’uscita dall’istituto sia nell’utilizzo dei servizi di trasporto scolastico, purché acquisita l’apposita autorizzazione da parte dei genitori o dei soggetti affidatari.

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Art. 19-bis
Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
  2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita, scolastiche.

Riferimenti normativi

  • La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto minore ad una famiglia" è pubblicata nella Gazzetta Uficiale maggio 1983, n. 133, S.O.

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