Valutazioni periodiche nella secondaria superiore: le direzioni generali del MIUR ormai prive di un vero coordinamento
Le indicazioni riguardano i Licei artistico, musicale, coreutico e il settore tecnologico degli istituti tecnici .
Con la nota 8039 del 5 dicembre 2012 la Direzione degli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica fornisce indicazioni e “chiarimenti” in merito:
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all’assegnazione delle ore di insegnamento e alle modalità di valutazione periodica e finale di alcune discipline dei Licei artistici;
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alle modalità di valutazione periodica e finale di alcune discipline dei Licei musicali e/o coreutici;
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alle modalità di valutazione periodica e finale di alcune discipline degli Istituti tecnici del settore “Tecnologico”.
E’ opportuno sottolineare che la nota non risulta pubblicata fino ad oggi sul sito istituzionale del MIUR e che su di essa non vi è stato alcun confronto preventivo con la direzione generale degli ordinamenti.
Licei artistici con indirizzo “Arti figurative”
La nota afferma che è rimessa alla singola istituzione scolastica la scelta per un curricolo:
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esclusivamente di Discipline pittoriche con assegnazione di tutte le ore di insegnamento ai docenti della materia. Conseguentemente il “Laboratorio di figurazione” deve essere relativo alle discipline pittoriche,
oppure
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esclusivamente di Discipline plastiche e scultoree, con assegnazione di tutte le ore di insegnamento ai docenti della materia. Conseguentemente il “Laboratorio di figurazione” deve essere relativo alle discipline plastiche e scultoree,
oppure
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comprendente entrambi gli insegnamenti, che preveda la suddivisione delle ore di insegnamento tra i docenti delle classi di concorso interessate. Conseguentemente le ore dedicate al “Laboratorio della figurazione” devono essere “equamente” ripartite tra discipline pittoriche e discipline plastiche e scultoree.
La scelta del curricolo da parte della scuola dovrà tener conto:
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dell’esigenza imprescindibile di non creare né posizioni di soprannumerarietà né classi miste (o articolate);
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delle opzioni formulate da studenti e famiglie;
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dell’opportuna varietà dell’offerta formativa.
Da un punto di vista della valutazione periodica e finale degli studenti, la scelta del curricolo ha notevoli conseguenze:
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Nel caso di curricolo pittorico la valutazione di “discipline pittoriche” e “Laboratorio figurazione” è separata ma effettuata dal/i docente/i delle specifiche classi di concorso;
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Nel caso di curricolo plastico e scultoreo la valutazione di “discipline plastiche e scultoree” e “Laboratorio figurazione” è separata ma effettuata dal/i docente/i delle specifiche classi di concorso;
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Nel caso di curricolo misto o generalista occorrono valutazioni separate per “discipline pittoriche”, discipline plastiche e scultoree”, “laboratorio della figurazione” relativo alle discipline pittoriche, “laboratorio della figurazione” relativo alle discipline plastiche e scultoree.
Il commento
E’ chiaro il tentativo della nota di porre rimedio alla situazione caotica che si è venuta a creare soprattutto in questo anno scolastico in questo indirizzo del Liceo Artistico. Le soluzioni proposte non appaiono né convincenti né accettabili.
Innanzitutto è inaccettabile che la singola istituzione scolastica possa decidere l’articolazione di un determinato indirizzo di studio senza alcun riferimento, ad esempio, alla specifica confluenza del percorso del previgente ordinamento previsto dal Regolamento di riordino dei Licei o alla programmazione dell’offerta formativa regionale.
Nella circolare 25/12 e nel decreto interministeriale che impartiscono le disposizioni per la definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2012/13 non vi è alcun riferimento alle tipologie di curricolo per l’indirizzo “Arti Figurative” così come definite nella nota del 5 dicembre 2012.
Dalla lettura della nota sembrerebbe che la scelta del curricolo da parte della scuola possa essere fatta annualmente. Inoltre non è chiaro se la scelta operata per una determinata classe abbia validità fino al quinto anno oppure possa essere modificata durante il percorso. In questi casi è evidente che il richiamo alle sole situazioni di soprannumerarità è largamente insufficiente. Infatti i docenti precari delle discipline di indirizzo sarebbero sottoposti ad una situazione di instabilità perenne, tenuto conto che non avrebbero alcuna certezza sulle scelte potenzialmente cangianti delle istituzioni scolastiche.
Liceo Musicale
La disciplina di “Esecuzione e Interpretazione”, all’interno della quale è impartito l’insegnamento di due strumenti musicali affidato a due distinti docenti, dovrà prevedere due distinte valutazioni.
Per la disciplina “Laboratorio di musica d’insieme” cui afferiscono quattro specifiche sottosezioni (Canto ed Esercitazioni corali, Musica d’insieme per strumenti ad arco, Musica d’insieme per strumenti a fiato, Musica da camera) deve essere previsto un voto singolo determinato dalla “ponderata sintesi di singole valutazioni di sottosezione”.
Il commento
La precisazione, diremmo l’ovvietà, della distinta valutazione per i due strumenti musicali insegnati per “Esecuzione e Interpretazione” la dice lunga sullo stato di abbandono da un punto di vista ordinamentale dei Licei Musicali istituti a partire dall’a. s. 2010/11.
Le indicazioni per il “Laboratorio di Musica d’insieme” sarebbero credibili se accompagnate con la definizione del monte ore della disciplina così come previsto dalla lettura combinata del Regolamento di riordino, DPR 89/10, e dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, DM 211/10. In altre parole la direzione generale degli ordinamenti avrebbe dovuto chiarire che tale monte ore annuale è determinato moltiplicando il numero di ore settimanali previsto dal piano di studi, per le quattro sottosezioni citate anche dalla nota del 5 dicembre.
In ogni caso deve essere chiaro che un allievo che studia, ad esempio, pianoforte e violino non può essere valutato per la sottosezione “Musica d’insieme per fiati”, come un allievo di clarinetto e chitarra non può essere valutato per la sottosezione “Musica d’insieme per archi”!
Liceo coreutico
La disciplina “Tecniche della danza”, presente fin dal primo anno, all’interno della quale è impartito l’insegnamento di “Tecnica della danza classica” e di “Tecnica della danza contemporanea”, affidati a due diversi docenti, deve prevedere due distinte valutazioni.
Il commento
Anche in questo la precisazione della distinta valutazione per “Tecnica della danza classica” e di “Tecnica della danza contemporanea” la dice lunga sul livello di attenzione del MIUR sulle problematiche ordinamentali dei Licei Coreutici istituti a partire dall’a. s. 2010/11.
Nessuna indicazione viene dalla direzione generale degli ordinamenti sulla ripartizione delle ore nel primo biennio tra “Tecnica della danza classica” e di “Tecnica della danza contemporanea”. Inoltre la scelta dell’articolazione operata dagli studenti al terzo anno dovrebbe essere accompagnata anche in questo caso dalla definizione del monte ore di ciascun insegnamento.
“Complementi di matematica” - secondo biennio degli Istituti tecnici del settore “Tecnologico”
In base alle Linee Guida del triennio degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico, la disciplina “Complementi di matematica” è “pienamente integrata sia con le discipline dell’area di indirizzo, sia con “Matematica” dell’area generale”. Pertanto le due discipline costituiscono un “insegnamento unitario, sia pure caratterizzato da tematiche/moduli diversi e unica dovrà essere di conseguenza la votazione espressa negli scrutini periodici e finali.”. Tale modalità vale anche nel caso che le due discipline siano state affidate a distinti insegnanti.
Il commento
Pur condividendo le indicazioni del MIUR, non si capisce come mai esse vengano impartite ad anno scolastico abbondantemente avviato. La valutazione unica non dovrebbe essere pensata all’inizio dell’anno scolastico come il risultato di una progettazione educativa e didattica unitaria delle due discipline? Oppure si pensa ad una unica valutazione come il prodotto di una media matematica tra due discipline scoordinate che trovano un momento di confronto solo in occasione della definizione del voto?
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