Trattenute CIA e RPD: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ancora non si convince
Il Ministero dell’Economia ci riprova riproponendo in forma ancora più inquietante rispetto al passato la questione della riduzione del compenso individuale accessorio e della retribuzione professionale docente in caso di assenze inferiori a 15 giorni.
Il Ministero dell’Economia ci riprova riproponendo in forma ancora più inquietante rispetto al passato la questione della riduzione del compenso individuale accessorio e della retribuzione professionale docente in caso di assenze inferiori a 15 giorni.
Infatti, attraverso una nota interna, il dicastero che fa capo a Tremonti, per un verso accoglie le indicazioni del Ministero dell’istruzione
sulla base di quanto contenuto nel contratto, per un altro ripropone il tormentone delle ritenute nel periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2001.
Con la lettera allegata, i segretari nazionali dei sindacati scuola Cgil-Cisl-Uil e Snals sollecitano un intervento del MIUR per chiarire che:
-
Le note del Ministero dell’Economia sono atti interni che non hanno effetti cogenti nei confronti delle scuole.
-
Il Ministero dell’Economianon è autorizzato a fornire interpretazioni autentiche di norme contrattuali.
E’ poi sorprendente che, con tutti i problemi che riscontriamo quotidianamente nella gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Economia attivi un inutile censimento delle assenze del personale dal 1 gennaio 1996 in poi.
Roma, 25 marzo
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il testo della lettera unitaria
Avv. Michele Di Pace
Capo di Gabinetto MIUR
Dott. Pasquale Capo
Capo Dipartimento MIUR
e, p.c.All’ARAN
Oggetto: Trattenute per assenze inferiori ai 15 giorni.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono già dovute intervenire per contestare la legittimità delle trattenute sulle competenze relative al CIA ed RPD del personale, considerato che tale trattamento retributivo, ha carattere continuativo ed è relativo al riconoscimento e alla valorizzazione del personale per il suo profilo di appartenenza e non per prestazioni straordinarie, integrative o complementari che ne giustifichino le trattenute per assenze brevi.
Sulla base di tali considerazioni, il MIUR con C.M. n.118/2000, peraltro concordata con il ministero dell’Economia, aveva condizionato le trattenute all’interpretazione autentica dell’art. 23 comma 8, del CCNL del 4.8.1995, come modificato dall’art. 49, lett. D, del CCNL del 26 maggio 1999. Interpretazione autentica, mai avvenuta.
La comunicazione del Ministero dell’economia n. 7804 del 15 marzo 2004, che per memoria si allega in copia, continua impropriamente ad intervenire, direttamente sulle scuole, evitando il necessario confronto con il MIUR che solo, può impartire disposizioni alle Istituzioni scolastiche.
Ciò crea ulteriore incertezza tra il personale della scuola con ripercussioni negative sulla gestione complessiva delle stesse e genera un contenzioso, i cui costi per l’amministrazione, sono sicuramente maggioririspetto alle potenziali entrate, derivanti da questa partita.
La nota di cui trattasi sarebbe giustificata dalla circostanza della recente nota dell’ARAN che, come è noto, ha chiarito che le trattenute non sono dovute dal 1° gennaio 2002, senza direnulla peril periodo precedente a tale data.
Tanto premesso, nel riconfermare la posizione contraria delle scriventi OO.SS., a qualunque trattenuta sui compensi di cui sopra, chiedono che il MIUR intervenga per chiarire alle scuole che la nota del Ministero dell’Economia, rappresenta un atto interno che non ha effetti cogenti, nei confronti delle singole scuole né può sciogliere la riserva contenuta nella richiamata C.M. n. 118/2000.
In attesa di riscontro, si resta a disposizione per qualunque confronto di merito.
Cgil ScuolaCisl ScuolaUil ScuolaSNALS
E. PaniniD. ColturaniM. Di MennaF. Ricciato
Roma, 25 Marzo 2004
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