Spazi di flessibilità nell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sussidiaria: il Senato cancella l’art. 6 del DL 76/13
Confermata l’inutilità dell’intervento normativo.
Come è noto l’art. 6 del Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013), interveniva sul Regolamento degli Istituti Professionali (DPR 87/10), “colmando” un presunto buco normativo relativo agli spazi flessibilità nel terzo anno dei percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale Sussidiaria (IeFP). Lo stesso articolo 6 stabiliva una forte divaricazione tra i percorsi in sussidiarietà integrativa e quelli in sussidiarietà complementare.
In una precedente nota di approfondimento (vedi correlati) la FLC CGIL aveva segnalato sia l’inutilità che la potenziale pericolosità della norma inserita nell’art. 6 del DL 76/13.
Inutile, in quanto il DPR 87/10 e le ulteriori norme di dettaglio, precisavano che gli spazi di flessibilità, nella misura del 35%, sono utilizzabili
- anche al terzo anno (a tal proposito basterebbe rileggere la relazione illustrativa presentata in Parlamento allo schema di Regolamento sui professionali)
- sia per i percorsi complementari che per quelli integrativi (come confermato dal punto 4.5 delle Linee guida allegate al DM 4/11)
pericolosa, in quanto si era scatena un’autentica pioggia di emendamenti quasi tutti finalizzati a fissare un termine, peraltro breve, all’esistenza dell’IeFP sussidiaria.
Il Senato nella seduta del 30 luglio, con 236 voti favorevoli e 27 contrari, ha cancellato la norma.
La FLC CGIL manifesta vivo apprezzamento per la scelta del Parlamento.
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