Decreto legge Occupazione: un inutile intervento sugli spazi di flessibilità dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sussidiaria
Le conseguenze dell’articolo 6 del decreto legge sull’occupazione sugli istituti professionali.
L’art. 6 del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013) prevede che gli Istituti Professionali possano utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, gli spazi di flessibilità fino al 25% per svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa, finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali, anche in deroga a quanto previsto sulla materia dal Regolamento di riordino degli istituti professionali (art. 5 comma 3 lett. a) del DPR 87/10). Inoltre “l’utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.”
Il quadro normativo
Per comprendere le ricadute del provvedimento è necessario ricostruire il quadro rdina mentale di questi segmenti del sistema educativo.
Il DPR 87/10 prevede che gli Istituti professionali possano svolgere “in regime di sussidiarietà (…) un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale”.
L’intesa in Conferenza Unificata è stata sottoscritta il 16 dicembre 2010, consentiva l’avvio dei percorsi sussidiari degli istituti professionali a partire delle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2011/12.
L’intesa prevede due tipologie di sussidiarietà:
- Offerta sussidiaria integrativa: gli alunni si iscrivono ad un indirizzo quinquennale, ma chiedono di acquisire anche la qualifica triennale secondo specifiche correlazioni definite dall’Intesa:
- Offerta sussidiaria complementare: gli alunni si iscrivono direttamente per conseguire solo la qualifica triennale. In questo caso gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP determinati da ciascuna Regione
La relazione tecnica al decreto occupazione
La relazione tecnica e quella illustrativa segnalano che l'intervento normativo si sarebbe reso necessario in quanto il DPR 87/10 (art. 5 comma 3 lett. c) prevederebbe l'utilizzo della flessibilità solo per il primo biennio, a fronte della durata triennale dei percorsi di qualifica.
Tale spiegazione appare in palese contraddizione con quanto previsto dalle norme applicative del DPR 87/10. Infatti la Direttiva 65/10, con la quale sono state adottate le Linee Guida del primo biennio per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, recita testualmente:
“Gli spazi di flessibilità, invece, sono riservati esclusivamente alle aree di indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia ed hanno un duplice ruolo:
- nel primo biennio e nel terzo anno, gli istituti professionali possono utilizzarli per una quota dell’orario annuale delle lezioni non superiore rispettivamente al 25% per i primi due anni e del 35% nel terzo anno per svolgere, sulla base delle scelte compiute dalle Regioni nell’esercizio della loro competenza esclusiva in materia, una funzione integrativa e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale; (….)
(”Capitolo 1.2 “Innovare l’organizzazione didattica”; paragrafo 1.2.1.”Autonomia e flessibilità”).
Quanto previsto dalla Direttiva 65/10 appare perfettamente in linea con una lettura coordinata delle norme contenute nel Regolamento di riordino degli istituti professionali (DPR 87/10)
Inoltre appare singolare che, a fronte del fatto che l’art. 5 comma 3 lett. c) del DPR 87/10 faccia riferimento sia alla sussidiarietà integrativa che a quella complementare, il problema degli spazi di flessibilità del terzo anno riguarderebbe solo i percorsi sussidiari integrativi!
L’iniziativa della FLC CGIL e le ricadute sulle dotazioni organiche
E’ francamente incomprensibile il perché di questo intervento normativo che alla luce della disamina delle norme appare inutile e oltretutto crea delle diversificazioni tra i due diversi percorsi. Per questa ragione la CGIL e la FLC CGIL intendono presentare degli emendamenti al testo di legge finalizzati a:
- equiparare gli spazi di flessibilità per la realizzazione dell’IeFP sussidiaria. Essi devono essere contenuti nelle percentuali previste dai Regolamenti (o dall’art. 6 del Decreto Legge 76/13) sia per i percorsi integrativi che per quelli complementare.
- prevedere che gli istituti professionali statali che hanno erogato qualifiche professionali fino al corrente anno scolastico, siano automaticamente accreditati a realizzare percorsi sussidiari di IeFP.
Sul versante degli organici, tenuto conto che l’utilizzo degli spazi di flessibilità non deve determinare esuberi di personale, occorre ricordare che, in base alla vigente normativa, la definizione di tali spazi rientra nell’ambito dell’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Rimane la constatazione che quote di autonomia e spazi di flessibilità sono arnesi inutilizzabili, e spesso fonti di conflittualità senza precedenti nelle scuole, se non inseriti nel quadro di un organico funzionale pluriennale che consenta alle istituzioni scolastiche autonome, da un lato, di curvare l’offerta formativa in relazione al contesto, e, dall’altro, di non avere ogni anno preoccupazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali del personale in servizio.
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