Scuole secondarie superiori, Università e Consorzi universitari diventano per legge soggetti di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro
Emanate le norme applicative dell’art. 29 della Legge 111/11
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, diventa operativo a partire del 18 dicembre 2011, l’obbligo per le scuole secondarie di II grado statali e paritarie, le università statali e non statali, i consorzi universitari, di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro quali soggetti autorizzati ad effettuare attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
In base all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 276/03 (legge Biagi), l’attività di intermediazione è comprensiva “della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo”
Articolo 6 del D.Lgs. 276/03
(come sostituito dall’art. 29 della Legge 111/11)
L’art. 29 della legge 111/11, nel sostituire l’art. 6 del decreto legislativo 276/03, prevede l’obbligo di svolgere l’attività di intermediazione non solo per le università, ma anche per i consorzi universitari e per le scuole secondarie di II grado.
Ai sensi del nuovo articolo 6, tale obbligo comporta:
- la pubblicazione sui siti istituzionali delle scuole secondarie di II grado dei “curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio”
- la pubblicazione sui siti istituzionali delle università e dei consorzi universitari dei “curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio”
- l’interconnessione dei soggetti sopra elencati alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale ClicLavoro;
- il rilascio alle Regioni e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di ogni “informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro”
A scanso di equivoci il comma 5 del nuovo articolo 6 prevede che le attività di intermediazione siano svolte “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Circolare 4 agosto 2011 del MIUR e MLPS
La circolare del 4 agosto 2011, a firma congiunta dei ministri Gelmini-Sacconi, oltre a fornire le motivazioni che sono alla base delle scelte operate dal legislatore (la premessa riprende integralmente parti del piano giovani Italia 2020 presentato il 23 settembre 2009), chiarisce che scuole, università, consorzi universitari, a condizione del rispetto degli obblighi previsti dal citato articolo 6 del D.Lgs. 276/03, sono ope legis autorizzate a svolgere attività di intermediazione.
Riguardo alle modalità di pubblicazione dei curricula degli studenti la circolare stabilisce che:
- deve essere garantita solo l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/03)
- non è necessario alcun consenso specifico dello studente in quanto l’attività di raccolta e diffusione dei curricula rientra in una norma prevista per legge.
Decreto del Ministro del Lavoro del 20 settembre 2011
Il decreto ministeriale del 20 settembre definisce le modalità di interconnessione a ClicLavoro, nonché le modalità di iscrizione delle istituzioni scolastiche ed universitarie nell’apposito albo dei soggetti autorizzati all’attività di intermediazione previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 276/03.
Modalità di interconnessione a ClicLavoro
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia le credenziali utili per l’interconnessione a ClicLavoro;
- le istituzioni scolastiche ed universitarie conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, autorizzati a svolgere attività di intermediazione, pubblicano, sui rispettivi siti istituzionali, i curricula degli studenti utilizzando l’allegato 1 al decreto.
Iscrizione all’Albo informatico dei soggetti autorizzati all’attività di intermediazione
- Alla sezione III dell’Albo è aggiunta la “Sub-Sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione”
- L’iscrizione avviene utilizzando l’allegato 2 al decreto (comunicazione di inizio attività di intermediazione), sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituzione e inviato con lettera raccomandata alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro;
- Ai fini dell’iscrizione nella predetta sub sezione le Regioni comunicano alla Direzione Generale l’elenco dei soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione
Sanzioni
L’inosservanza di quanto previsto dal nuovo art. 6 del D. Lgs. 276/03 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 nonché la cancellazione dall’Albo.
Il commento
In premessa la FLC CGIL ribadisce , ancora una volta, la propria radicale opposizione rispetto al documento ideologico che è alla base di quest'ultimo intervento normativo (Italia 2020, piano giovani presentato congiuntamente dal MIUR e dal Ministero del Lavoro il 23 settembre 2009, che, tra l’altro, prevede l'abolizione del valore legale del titolo di studio), oltre che all'apprendistato tutto in azienda a partire dai 15 anni.
In particolare la FLC CGIL si dichiara contraria:
- alla concezione per cui il lavoro è, al tempo stesso, il mezzo e il fine della formazione ;
- all’equiparazione “tout court “ dello studente ad un lavoratore (seppure particolare), al servizio dell'impresa ;
- all’idea che l’acquisizione delle competenze si realizzi attraverso lo sfruttamento degli studenti in attività (manuali o non manuali) ripetitive ed esecutive;
- all’eliminazione del valore legale dei titoli di studio.
Bisogna ricordare che la FLC CGIL si è da sempre battuta per rafforzare il legame e l'integrazione tra istruzione e mondo del lavoro.
Ma proprio per questo abbiamo sempre denunciato i vuoti richiami alla “modernizzazione” proposta nel documento “ Italia 2020 “ che ripropone una anacronistica e antistorica ripartizione tra una didattica tradizionale, da effettuarsi nelle istituzioni educative e una formazione lavorativa da acquisire in azienda.
La FLC CGIL propone un serio piano di investimenti che affronti con urgenza, la radicale trasformazione delle modalità di insegnamento puntando sulla progettazione dei percorsi per ambiti disciplinari, e, soprattutto , per la scuola secondaria di II grado, sull'organizzazione degli spazi fisici , delle aule speciali e dei laboratori intervenendo sulle modalità di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici scolastici.
Nel merito la Flc Cgil stigmatizza le modalità poco trasparenti di elaborazione del decreto da parte del Ministero del Lavoro e denuncia l'assenza di qualsiasi coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie.
Una colpevole inadempienza che appare ancora più imbarazzante se in riferimento all’allegato 1 (CV studenti) la relazione illustrativa ci informa che esso è stato “concordato informalmente con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e anche con alcuni tra i maggiori atenei italiani”. Naturalmente nessuno sa quali siano i soggetti informalmente contattati.
Grave è anche la mancata informativa ai sindacati dei comparti scuola e università da parte del MIUR riguardo alla circolare del 4 agosto.
La FLC CGIL denuncia l'assenza di qualsiasi iniziativa di informazione/formazione da parte del Miur a fronte di obblighi complicati e delicati che potrebbero prevedere , in caso di inadempienze, sanzioni amministrative piuttosto pesanti per le istituzioni interessate e l'assenza di risorse aggiuntive per retribuire gli ulteriori carichi di lavoro che comporta l’entrata in vigore delle nuove norme. Del resto , per evitare equivoci, l’articolo 6 del D.Lgs 276/03 prevede esplicitamente che non vi debbano essere né nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riguardo specificatamente alla secondaria di II grado, appare incredibile il completo silenzio sui percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro previsti dal D.Lgs. 21/08, mentre non è affatto chiaro in quale ambito, definito dal CCNL della scuola, rientrerebbe lo svolgimento di tutte le attività connesse alla intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Su tutte le problematiche connesse all’applicazione dell’art. 29 della Legge 111/11 la FLC chiede l’immediata apertura di un tavolo di confronto con il MIUR e il Ministero del lavoro.
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