FLC CGIL
Referendum, firma contro l'autonomia differenziata

https://www.flcgil.it/@3845767
Home » Scuola » Scuola: superamento periodo di prova

Scuola: superamento periodo di prova

Il ministero, con la nota n. 3699 del 29 febbraio 2008, fornisce chiarimenti in merito al superamento del periodo di prova.

05/03/2008
Decrease text size Increase  text size

A seguito di una nostra richiesta di chiarimento, il MPI ha emanato la nota prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 per precisare una volta per tutte che:

  • per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007 e quindi dal 1 settembre 2007 ai soli fini giuridici, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo che presta un servizio non inferiore a 180 giorni, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale;

  • tale personale può anche svolgere l’attività di formazione (ai fini del superamento dell’anno di formazione) nel corso dello stesso anno scolastico. Si chiarisce anche che tale opzione è consentita alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio;

  • l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera. Pertanto non deve ripetere l’anno di formazione, una volta espletato, chi dovesse instaurare un successivo e nuovo rapporto di lavoro nella stessa o altra provincia;

  • rimane fermo, al contrario, l’obbligo del superamento del periodo di prova qualora si instauri un nuovo rapporto di lavoro in un grado di scuola diverso da quello dove si è espletato l’anno di formazione oppure si sia ottenuto un passaggio di ruolo (mobilità professionale verticale) sempre in un diverso grado di scuola;

  • il personale neo-nominato che dovesse optare per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità.

Questo perché il 2° comma, dei suddetti articoli del Ccnl, prevede che al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.

Roma, 5 marzo 2008

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook

FERMIAMO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA!

Non solo ai banchetti nella tua città,
ora puoi firmare anche online.

FIRMA SUBITO