Part-time verticale dipendenti scuole paritarie e private, enti di formazione professionale: periodi non lavorati riconosciuti per intero dall’INPS
Fornite le indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva.
I periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’Inps, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. È questa la novità molto importante introdotta dalla Legge 178/2000 (Legge di Bilancio) per tutti i lavoratori privati, compresi quelli delle scuole private e formazione professionale. Precedentemente la disciplina previdenziale prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni pensionistiche era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era consentito l’accredito delle settimane prive di retribuzione.
Con la circolare 74 del 4 maggio 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni su tale nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 350, della legge 178/2020.
L’articolo 1 comma 350, della citata legge n. 178/2020 dispone che:
Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti - in quest’ultimo caso a domanda dell’assicurato - e per l’intero periodo di durata degli stessi. Conseguentemente non rileva la collocazione temporale dei relativi periodi, ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time (vedi allegato 1 alla circolare).
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato.
L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato (vedi allegato 2 alla circolare), il quale dovrà presentare domanda alla struttura territoriale INPS competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
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