CCNL ANINSEI, AGIDAE e FISM: firmato l'accordo relativo all'imposta sostitutiva sui premi di risultato per il 2018
L'accordo è stato firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze di ANINSEI, AGIDAE e FISM


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento si riconferma in modo strutturale la detassazione premi di produttività, quale misura introdotta dalla precedente legge di Stabilità e parzialmente modificata dalla Legge di Bilancio 2017.
Nello specifico è il provvedimento che disciplina le regole per la corresponsione ed il trattamento fiscale dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa a partire dal 1° gennaio 2017 in poi.
Le nuove regole prevedono che i premi di produzione possano godere di una tassazione agevolata con aliquota al 10%, per le somme fino a 3 mila euro lordi all’anno, somma che però può aumentare a 4.000 euro in caso di aziende che nell’organizzazione del lavoro coinvolgono i propri lavoratori. Il premio, inoltre, può essere riconosciuto solo se esiste quindi un accordo tra azienda e sindacati che preveda l’erogazione in denaro di un compenso aggiuntivo al dipendente qualora vi sia il raggiungimento di determinati obiettivi misurabili e verificabili attraverso incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che dovranno poter essere dimostrati sulla base di miglioramento delle prestazioni, prodotti e riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario.
Le OO.SS. e le rappresentanze di ANINSEI, AGIDAE e FISM firmatarie dei rispettivi CCNL vigenti, hanno convenuto di sottoscrivere un Accordo relativo all'imposta sostitutiva sui premi di risultato per il 2018. Nei documenti è disponibile una bozza di accordo tipo territoriale/aziendale che può essere usato come traccia per la contrattazione in sede aziendale dalle RSA/RSU e/o territoriale.
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