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Accordo Ponte FISM: precisazioni su una tantum

In un apposito protocollo di intesa le OO.SS. e la FISM, attori del recente Accordo Ponte precisano le modalità di corresponsione dell’una tantum.

21/06/2012
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Con la sottoscrizione dell’intesa del 31 maggio - perfezionata solo alcuni giorni fa con l’apposizione delle firme da parte di tutti i contraenti - integrativa  all’Accordo Ponte del 22 maggio, le OO.SS. e la FISM precisano le modalità di corresponsione alle lavoratrici e ai lavoratori dell’una tantum prevista nell’accordo il cui importo è uguale per tutte le figure professionali.

L’integrazione si è resa necessaria in quanto, dopo la firma del ricordato Accordo Ponte, sono sorti dubbi relativi sia alla platea degli aventi diritto che alle modalità dell’erogazione delle somme spettanti.

Si è concordato, pertanto, che al personale in servizio al 31 agosto 2011 viene erogata la cifra intera di € 300,00, mentre al personale in servizio dal 1° settembre 2011 viene erogata la cifra di € 150,00. Per il personale part-time gli importi sono rapportati all’orario stabilito dal contratto individuale.

Si ricorda che la liquidazione dell’una tantum da parte dei datori di lavoro deve essere erogata con la retribuzione del mese di giugno 2012

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