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Scuola non statale: per Decreto Fioroni modifica la destinazione dei finanziamenti alle scuole paritarie.

Si tratta di un’iniziativa discutibile e contraddittoria sia dal punto di vista politico che giuridico. C’è il fondato rischio di una deriva neoconfessionale e neofeudale della scuola paritaria. Per la FLC cgil il decreto va ritirato.

12/09/2007
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1. Evidentemente fa parte del dna dei Ministri dell’istruzione la tendenza a modificare attraverso decreti e circolari il complesso delle norme legislative che sottostanno all’istituzione della scuola non statale in Italia.

A prescindere da quanto è avvenuto prima dell’avvento della legge 62/2000, le norme sulla parità scolastica sono state oggetto a più riprese di rivisitazioni discutibili da parte dei Ministri di turno che si sono succeduti dal 2000 ad oggi.

Costoro con atti di legislazione primaria e secondaria a dir poco contraddittori si sono prodigati tutti a favorire, in maniera più o meno accentuata, una lettura e una applicazione flessibile della legge di parità favorevole agli interessi dei gestori e dei gruppi di pressione che li rappresentano spesso a discapito dei reali interessi delle famiglie, dei lavoratori e dello stesso sistema nazionale di istruzione.

A tal proposito vale la pena ricordare “i regali” elargiti dalla Moratti quali quelli relativi agli esami di maturità o alle norme a maglie larghe contenute nella circolare 31/2003; per non parlare della “flessibilità” concessa ai “ datori di lavoro” in tema di rapporti di lavoro da instaurare con il proprio personale; oppure basti pensare ai “ favoritismi” in materia di ridistribuzione delle risorse previsti dalle norme. Per citare infine quel pasticcio giuridico che è la legge 27 del 2006 relativa al superamento delle norme cosiddette transitorie.

Orbene dal governo di centro sinistra ci saremmo aspettati interventi correttivi tesi a ricondurre il complesso della normativa nel suo alveo legislativo e istituzionale tracciato dalla legge di parità e in coerenza con il dettato costituzionale.

Invece non è così! Se si esclude il ripristino delle commissioni di esami di maturità così come le aveva previste la legge 425/97 introdotta da Berlinguer, gli interventi operati dall’attuale Ministro segnano un pericoloso continuismo con l’idea di scuola non statale di morattiana memoria.

Sebbene l’attività dei diplomifici sia stata parzialmente arginata con le nuove disposizioni sulla maturità, il fenomeno non è affatto debellato. Continuano, infatti, ad essere pienamente operative le ambigue disposizioni della CM 31/2003 sugli esami di idoneità e sulla costituzione delle classi collaterali attraverso le quali si alimenta il mercimonio del rilascio di titoli di studio attraverso percorsi “facilitati” e, ovviamente, dietro lauto compenso.

Nonostante la legge di parità e gli interventi del Governo in finanziaria contro il lavoro precario e irregolare, continuano ad essere pienamente operative le disposizioni contenute nella famigerata circolare Criscuoli con effetti devastanti sulle condizioni di lavoro del personale. I rapporti di lavoro a progetto e parasubordinati sono in costante crescita proprio perché giustificati da questa circolare mantenuta in auge nonostante le continue richieste delle organizzazioni sindacali confederali della scuola di un suo legittimo superamento.

Le violazioni delle norme relative agli organi collegiali, alla composizione dei corsi, ai passaggi di gestione, alla pubblicità dei bilanci, all’accoglienza degli alunni disabili e atutti gli altri vincoli che connotano il permanere dello status di scuola paritaria vengono ampiamente tollerate.

La stessa legge 27 del 2006 voluta fortemente dalla Moratti che ha riscritto, in peius, la legge di parità non è stata affatto rivista nonostante che ai tempi della sua approvazione fosse stata ampiamente contrastata dall’allora opposizione di centro sinistra.

Insomma poco o nulla è cambiato rispetto al recente passato.

2. E’
dentro questo quadro complessivo che va valutato il DM del 21 maggio 2007 del Ministro della Pubblica istruzione - pubblicato in G.U. n. 178 del 2 agosto 2007 - avente per oggetto la “ Definizione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2007/2008”.

Il provvedimento modifica, nell’immediato, l’attuale ossatura dei contributi erogati dallo Stato a favore delle scuole paritarie ed è destinato a rilanciare a tutto campo un loro finanziamento.

Per la prima volta nella storia della scuola italiana in età repubblicana vengono riconosciuti, senza alterare momentaneamente l’attuale ammontare delle risorse, anche alla scuola media di primo e secondo grado paritaria finanziamenti ordinari a carico dello Stato.

Non a caso attenti osservatori di parte hanno giudicato il provvedimento come un atto che “ segna una svolta epocale” considerandolo “ un passaggio culturale” fondamentale e propedeutico alla equiparazione effettiva della scuola paritaria, anche sul piano economico, alla scuola statale.

Il che la dice lunga sulla reale portata del decreto che rappresenta, a questo punto, lo strumento surrogativo e transitorio per rilanciare su più ampia scala i contributi alla scuola paritaria e in particolare a quella cattolica senza dover ricorrere ad ulteriori strumenti legislativi a modifica dell’attuale assetto istituzionale e costituzionale.

Così facendo il Ministro ha sposato pienamente la tesi “revanchista” sostenuta da tempo dalla Conferenza Episcopale sulla parità economica senza che né la maggioranza, che sostiene il governo, né il Parlamento, in questo primo scorcio di legislatura, abbiano mai affrontato la problematica della revisione della legge di parità (62/2000).

Ci troviamo di fronte non solo ad una operazione politica tutta interna ad una parte della maggioranza di governo e contraddittoria con il programma dell’Uunione, ma ad un intervento di carattere giuridico e amministrativo di dubbia legittimità che va, a nostro modo di vedere, ben oltre i poteri assegnati dal nostro ordinamento al ministro della Istruzione.

3. E’ vero che il comma 636 della Finanziaria 2007 attribuisce al Ministero dell’istruzione il compito di individuare annualmente i criteri e i parametri di assegnazione dei contributi indicando che vanno concessi “in via prioritaria alle istituzioni che svolgono attività senza fini di lucro” e sempre in via prioritaria “alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado”; è altrettanto evidente, però, che il decreto compie una forzatura giuridica non di poco conto in quanto rimuove, trasforma e altera quelle disposizioni legislativein base alle quali i finanziamenti venivano rigorosamente finalizzati e assegnati senza che tale previsione sia stata esplicitamente prevista dal comma della finanziaria richiamato.

Infatti viene stabilito all’art. 2 del DM che i finanziamenti sono assegnati, dal piano annuale di riparto, alle scuole paritarie secondo un ordine preciso di priorità ovvero alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il che significa che i vincoli di destinazione previsti dalle precedenti disposizioni legislative e amministrative diventano flessibili anche se viene assicurata, momentaneamente, la “ necessaria continuità rispetto ai contributi erogati negli anni scolastici precedenti”. In linea teorica tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado possono accedere ai finanziamenti in quanto la destinazione delle risorse non è più vincolata da norme precise e dipende esclusivamente dalla volontà politica del Ministro.

In secondo luogo, all’art. 3 del decreto, viene introdotto un concetto del tutto nuovo nella destinazione delle risorse. Queste debbono essere assegnate “prioritariamente” alle scuole paritarie senza fini di lucro ovvero alle istituzioni gestite da soggetti giuridici ben precisi (enti ecclesiastici, imprese sociali, enti pubblici, cooperative, fondazioni ecc.) che rientrano in detta tipologia. Anche qui ci troviamo di fronte non solo ad una forzatura giuridica che per certi versi è solo “semantica” e non sostanziale. Le istituzioni scolastiche che erogano il loro servizio dietro pagamento di una retta possono essere considerate pienamente e giuridicamente soggetti giuridici senza fini di lucro? Appare chiaro che vi è una sottovalutazione della realtà economica, fiscale e giuridica della scuola non statale. Non solo. Nutriamo dei seri dubbi sulla costituzionalità di detta disposizione in quanto discrimina apertamente tutti gli altri soggetti chepur avendo il riconoscimento della parità rischiano di restare esclusi dai benefici.

In terzo luogo come accennato le risorse destinate alla realizzazione di progetti nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa vengono trasformati in risorse ordinarie da attribuire a dette scuole in cifra fissa. Di fatto detti contributi diventano strutturali e assumono lo stesso e identico valore di quelli attribuiti alle scuole materne e alle elementari parificate. Viene così esteso il principio di sussidiarietà che di contro è decisamente limitato e contenuto dalla legge 62/2000.

In quarto luogo viene disattesa la stessa legge 27 del 2006 laddove al comma 6 all’art. 1-bis prevedeva l’emanazione, ai sensi dell’art.345 del D.Lvo 297/94 di un apposito regolamento governativo per la stipula di nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie.

Infine comparando quanto disposto dal comma 636 della legge finanziaria con l’art. 10 del DM in questione vogliamo sottolineare che quest’ultima disposizione rappresenta una ulteriore forzatura. Nella norma legislativa, infatti, non viene fatto alcun accenno specifico che vada nella direzione di una cessazione del complesso delle norme legislative e amministrative in materia di erogazione dei contributi alle scuole non statali di ogni ordine e grado e pertanto quelle disposizioni non possono essere azzerate per decretazione.

4. Appare pertanto chiaro che,
per via delle implicazioni politiche e giuridiche di cui è portatore, il decreto Fioroni è destinato a produrre tali e tanti notevoli mutamenti nell’attuale assetto della scuola non statale paritaria che certamente non vanno nella direzione individuata dalla legge 62/2000.

Sul piano politico significa rilanciare il dibattito sui finanziamenti e riaprire quindi la storica “querelle” prefigurando fin d’ora un ipotetico scenario ben preciso tutto teso a favorire un aggiramento del dettato costituzionale e quindi una rivisitazione di fatto, prima che di diritto, dell’inciso del “senza oneri per lo Stato”.

Il che non favorirà certamente quel rafforzamento della scuola della Repubblica oggi reso necessario per realizzare una società più laica, più democratica e più inclusiva.

Non v’è dubbio infatti che l’operazione Fioroni contenga future scaturigini di una pericolosa deriva “neoconfessionale” e “neofeudale” che combinata con le scelte neoliberiste operate a suo tempo dalla Moratti potrebbe risultare deleteria per l’intero sistema nazionale di istruzione.

Non solo. Lo stesso metodo utilizzato dal Ministro per portare a compimento il suo piano politico, ovvero modificare le attuali disposizioni legislative attraverso il ricorso alla decretazione ministeriale, è portatore di una logica politica lobbistica che poco ha a che fare con le corrette procedure democratiche fondate sul dibattito parlamentare.

Un tema come quello relativo ai finanziamenti alla scuola non statale, benché paritaria, è un tema politico delicato e complicato di competenza del Parlamento e non si può, in nessun caso, disattendere i compiti e il ruolo che la Costituzione assegna al potere legislativo soprattutto per via delle implicazioni di ordine costituzionale che comporta.

Introdurre in maniera strisciante principi che minano o che mettono in seria discussione alcuni principi costituzionali prima che politici e giuridici è una scorciatoia inaccettabile che non può non essere taciuta o sottovalutata anzi va combattuta e respinta sia sotto il profilo politico che giuridico.

La FLC Cgil si batterà fino in fondo affinché il decreto venga ritirato.

Roma, 12 settembre 2007

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