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Ricorsi personale EE LL: a Milano il giudice respinge le tesi del Miur

Abbiamo ancora un volta ragione noi!

03/07/2003
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Come è noto il Ministero con la nota del 16 maggio 2003, ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche via intranet, ed alle amministrazioni periferiche la sentenza del Tribunale di Torino che ha respinto un ricorso proposto dal personale Ata transitato dagli EE.LL, suggerendo di produrre detta sentenza nei giudizi pendenti.

Tuttavia, altri Tribunali si stanno si stanno pronunciando in modo diverso da quello di Torino, accogliendo i ricorsi del personale e respingendo le tesi dell'amministrazione. E' quanto è accaduto aMilano dove il Tribunale di Milano non ha condiviso la tesi difensiva dell’Amministrazione, né il precedente giurisprudenziale allegato agli atti, nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Torino e, con Sentenza del 12.6.2003 e ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti Ata ex EE.LL transitati dalla Provincia di Milano allo Stato, condannando l’Amministrazione, oltre che al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria, anche al pagamento delle spese processuali.

Questa nuova vittoria della Cgil Scuola testimonia, come già rilevato con la nota unitaria inviata al Ministero, che le informazioni precedentemente fornite dallo stesso non erano né corrette, né giuridicamente fondate.

Pubblichiamo il dispositivo della sentenza citata che si riferisce ad un ricorso patrocinato dalla Cgil Scuola di Milano.

Appena sarà depositata la motivazione (il Tribunale ha 30 giorni di tempo) presso la Cancelleria del Tribunale ne daremo notizia.

Roma, 3 luglio 2003
_________________________

All’udienza de 12.6.03 il Giudice del Lavoro, Dott. Salvatore Salmeri, nella causa promossa da B.M. ed altri contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

1)dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento giuridico ed economico delle rispettive anzianità maturate presso la Provincia di Milano.

2)condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti le differenze maturate a partire dal 1.1.00 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categorie ed all'anzianità stabilita dal CCNL 26.5.99 del Comparto Scuola ed il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola, con interesse e rivalutazione dalla scadenza al saldo;

3)Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle processuali che liquida in complessivi ? 3.000,00 con distrazioni a favore dell'Avv. M.R. A..

4)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 12.06.2003

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