Proposte per la definizione del regolamento per l'attuazione dell'autonomia scolastica
Inviamo il testo del documento unitario riguardante le proposte per l’attuazione dell’autonomia scolastica nelle istituzioni convittuali, negli educandati femminili e nei convitti annessi.
Inviamo il testo del documento unitario riguardante le proposte per l’attuazione dell’autonomia scolastica nelle istituzioni convittuali, negli educandati femminili e nei convitti annessi.
PROPOSTE DEI SINDACATI NAZIONALI DELLA SCUOLA CGIL, CISL E UIL PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE, NEI CONVITTI ANNESSI E NEGLI EDUCANDATI.
I Sindacati nazionali della scuola CGIL, CISL e UIL ritengono necessario che il 1° Settembre 2000 l’autonomia debba essere avviata in tutte le istituzioni scolastiche del paese, comprese le istituzioni educative. A tal fine occorre che anche per queste ultime venga emanato, in forma compiuta e nei tempi utili, l’apposito regolamento.
Tale atto non potrà che essere coerente con quelli già realizzati per le scuole di ogni ordine e grado in attuazione dell’art.21 della L.59, tenendo conto però delle specificità delle istituzioni in oggetto. Il principio generale da assicurare è comunque la collocazione a pieno titolo delle istituzioni educative e convittuali nell’ambito del sistema dell’autonomia scolastica, definendo solo le norme che nello specifico sono necessarie alla gestione delle particolari potenzialità delle risorse strutturali e delle possibilità di offerta di servizi, legati alla convittualità e alla semiconvittualità.
- CGIL, CISL e UIL scuola ribadiscono l’importanza del ruolo delle istituzioni educative nell’ambito del più ampio processo di riforma in atto nella scuola e nel sistema della formazione. L’attuale complessa fase di attuazione del disegno di riforma deve vedere un impegno del MPI a collocare adeguatamente le istituzioni educative nel sistema scolastico pubblico, prevedendone anche uno sviluppo territoriale legato ai processi di dimensionamento della rete scolastica.
- Nel rappresentare le esigenze generali delle istituzioni educative e del personale che in esse opera, CGIL, CISL e UIL ritengono di dover evidenziare in merito alcune problematiche:
- E’ indispensabile superare la posizione marginale occupata dalle istituzioni educative nell’ambito nazionale e ricollocarle positivamente nel sistema della formazione, consegnare loro strumenti adeguati agli attuali bisogni formativi e consentire lo sviluppo di tutte le potenzialità non ancora espresse. La scelta deve essere quella di adottare soluzioni coerenti con la nuova scuola dell’autonomia, definendo uno schema di regole snelle, in linea con la complessiva normativa già delineata o in via di definizione, integrando queste istituzioni nel vasto processo di rinnovamento che investe complessivamente tutto il sistema scolastico italiano.
Il regolamento.
- Il regolamento, a differenza di quello già predisposto per le restanti scuole, dovrà istituire anche gli OO.CC. interni. Questa necessità è ribadita anche nella proposta di testo unificato di riforma degli OO.CC. di scuola, attualmente in discussione in Parlamento. Presumibilmente i tempi dei lavori parlamentari di approvazione del provvedimento non coincideranno con l'esigenza non più rinviabile che l'autonomia scolastica sia formalmente avviata in tutte le scuole dal 1/9/2000 comprese le istituzioni educative.
Si pone quindi la necessità di definire ex novo il sistema di governo degli organi collegiali delle istituzioni educative in coerenza con quanto oggi previsto dal T.U. 297 in materia di OO. CC.. Nel contesto vanno superate tutte le norme di riferimento riguardanti i poteri dell'attuale C.d.A. e tutte le disposizioni derivanti dai R.D. in materia di gestione delle istituzioni educative, degli educandati e delle scuole speciali.
Altra fonte di riferimento per la definizione dei poteri e delle competenze degli organi collegiali di carattere professionale è rappresentato dal CCNL e dalla sequenza successiva specifica che ha definito in via transitoria le competenze relative al collegio degli educatori e gli istituti contrattuali che regolano specificatamente il rapporto di lavoro del personale educativo.
La configurazione degli OO. CC. non potrà che essere articolata sulla base di quelli attualmente funzionanti e quindi il prossimo consiglio della istituzione scolastica, per la parte elettiva, dovrà essere costituito da rappresentanti di tutte le categorie professionali, docenti e personale educativo, e dell’utenza. Va valutato inoltre la necessità di garantire la presenza, nell’organo collegiale, di rappresentanti degli Enti Locali.
Riguardo all’organo collegiale cui compete la formulazione definitiva del POF, si ravvisa la necessità di una sua unicità, comprendendo il personale docente ed educativo ad uguale titolo. Norme specifiche vanno altresì previste per le istituzioni educative speciali.
Struttura degli istituti educativi.
- Premesso che in attuazione dell’approvato regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa ogni istituzione educativa, nell’ambito della definizione dello specifico POF, potrà definire le finalità e gli obiettivi specifici e le modalità di utilizzo in relazione alla domanda dell’utenza e del territorio, nel regolamento specifico dovranno essere definite alcune regole riferite alla caratteristica specifica quali ad esempio:
-
i criteri, le modalità generali, le modalità per l’accesso e l’ammissione degli alunni convittori, semi convittori ed esterni, nonché l’ammontare della retta annuale ( in questo ambito vanno individuate le norme relative alle differenze di genere degli alunni e degli studenti e ai relativi problemi organizzativi);
-
l’attribuzione della personalità giuridica all’istituto educativo, quale unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici;
-
il funzionamento delle scuole interne di ogni ordine e grado;
-
il progetto educativo e d’istruzione che deve coinvolgere unitariamente l’organizzazione convittuale e le scuole interne e deve costituire parte integrante e specifica del POF complessivo dell’istituzione educativa, per cui le scuole interne sono ordinate secondo i principi previsti per le restanti istituzioni scolastiche.
Attività specifiche delle istituzioni educative:
-
concorrono, mediante l’utilizzo delle proprie strutture residenziali, all’attuazione del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzo, in collaborazione con Enti territoriali e previdenziali, IRRSAE, Università e altri;
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utilizzano le strutture residenziali, elaborano progetti per agevolare l’integrazione di studenti da paesi comunitari e extracomunitari;
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concorrono alla elaborazione e all’attuazione di progetti che coinvolgono anche le scuole esterne.
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concorrono con le proprie strutture residenziali agli scambi culturali con docenti e studenti in ambito Europeo ed extra europeo;
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sono sede per la realizzazione di progetti di formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Organi collegiali composizione ed attribuzione.
Si potrebbero prevedere, in questa fase transitoria, regole e modalità di funzionamento , in coerenza al T.U. 297, suscettibili di modifiche, dopo l’approvazione della legge di riordino degli stessi, attraverso le quali superare le norme di riferimento riguardanti i poteri dell'attuale C.d.A. e di tutte le disposizioni derivanti dai R R. DD..
Organi collegiali dell’Istituto educativo:
-
- il Consiglio dell’istituzione;
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- Il Collegio dei docenti e degli educatori;
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- i restanti organi collegiali dell’istituzione educativa.
Consiglio dell’Istituzione
Il Consiglio dell’istituzione è l’organo rappresentativo di tutte le componenti presenti nell’istituto, cui spettano le competenze in materia d’indirizzo di programmazione e di gestione unitaria dell’istituto e delle scuole interne.
Di tale organo collegiale fanno parte, quali rappresentanti di diritto:
-
- il dirigente scolastico;
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- il direttore dei servizi amministrativi.
Quali rappresentanti eletti:
-
- tre docenti di cui uno almeno eletto tra gli educatori;
-
- tre genitori degli alunni convittori o semiconvittori, in presenza di alunni della scuola superiore, uno dei genitori è sostituito da un alunno convittore o semiconvittore.
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- un rappresentante del personale ATA.
Rappresentanti designati:
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un rappresentante degli EE.LL. (la cui presenza nell’organismo deve essere calibrata per non creare squilibri con le diverse rappresentanze professionali e dell’utenza).
Collegio dei docenti e degli educatori.
L'istituzione educativa deve essere dotata di un organo collegiale professionale composto dall'insieme degli insegnanti e del personale educativo cui spetta la proposta di definizione per la parte didattica / educativa del POF.
Esso elabora il piano dell’offerta formativa dell’istituzione e svolge ogni altro compito assegnato al Collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche. Si articola in tante sezioni quante sono le scuole interne e nella sezione convittuale.
La sezione educatori del collegio.
Uniformare a quanto è stato previsto dal CCNL.
I restanti organi collegiali.
I restanti organi collegiali devono uniformarsi a quelli previsti per le istituzioni scolastiche.
Convitti annessi.
Gli OO.CC. delle istituzioni scolastiche con Convitti annessi devono essere integrati con la presenza della componente del personale educativo.
Dirigente scolastico.
Le competenze e i poteri del Dirigente scolastico, nelle istituzioni educative vanno ricondotti a quanto previsto dai D.L. 29 e 80 e all’area di contrattazione specifica per la quale è attualmente in atto il confronto presso l'Aran.
Nell'ambito delle funzioni proprie della Dirigenza scolastica secondo quanto sarà definito anche dal contratto di area, saranno definite le modalità organizzative relative all'individuazione dei collaboratori. In questo ambito è necessario, salvaguardando comunque le competenze proprie della dirigenza, che nella scelta dei collaboratori sia garantita la presenza di personale educativo.
Tali disposizioni possono trovare spazio nel regolamento o essere recepite nel D.L.vo 29/93 nella parte relativa alla Dirigenza scolastica.
Consiglio di classe.
La partecipazione del personale educativo nei consigli di classe e interclasse va prevista come logica conseguenza dell’istituzione del collegio unitario dei docenti e degli educatori. In tal senso l’educatore, nei consigli di classe e di interclasse, concorre per le proprie specificità, alla attività educativa svolta e ai rapporti con gli studenti.
Organici e reclutamento.
Occorre ridefinire le modalità di determinazione degli organici di tutto il personale (educativo ed ATA) per mettere le istituzioni educative in condizioni di rispondere alla complessa domanda dell’utenza e superare le attuali rigidità di utilizzo del personale educativo maschile e femminile.
Vanno quindi riviste le tabelle specifiche e, in relazione all’integrazione e accoglienza di alunni portatori di handicap, va previsto uno specifico organico per il sostegno.
Ai fini del reclutamento del personale educativo va definita una normativa per l’istituzione di un’unica graduatoria provinciale composta da aspiranti maschili e femminili, sulla base della quale individuare i destinatari delle assunzioni esclusivamente in base ai titoli posseduti. La sede opportuna per tali interventi va individuata nella regolamentazione delle graduatorie permanenti in attuazione di quanto previsto dalla L.124/99.
Per gli educandati femminili e limitatamente al contingente da reclutare per la convittualità, continuerà a funzionare la sola graduatoria delle istitutrici.
Va infine affrontato e risolto definitivamente il problema dell’attuazione della legge sulla parità in relazione agli aspetti professionali ma anche in relazione alla presenza degli alunni e delle alunne.
Le Segreterie nazionali dei Sindacati Scuola CGIL, CISL e UIL
28 giugno 2000
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