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Presidi incaricati, vicari, funzioni superiori e contratto scuola

Stiamo assistendo ad una scomposta messe di comunicazioni errate e fuorvianti sulle questioni in epigrafe, tanto da essere costretti a fare alcune precisazioni volte ad evitare allarmi innescati non responsabilmente da leggerezze e demagogismi interessati.

10/06/2003
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Stiamo assistendo ad una scomposta messe di comunicazioni errate e fuorvianti sulle questioni in epigrafe, tanto da essere costretti a fare alcune precisazioni volte ad evitare allarmi innescati non responsabilmente da leggerezze e demagogismi interessati.

Collaboratori e Vicari
Si dice: con la scomparsa del Vicario nel Contratto non vi è chi sostituisca il Capo d’Istituto in caso di assenza e impedimento, si perdono gli esoneri e i semiesoneri legati a questa figura, si perdono le indennità di funzioni superiori.
Niente di più errato. Superata la figura del Vicario dal D.L.vo n. 59/98 sulla Dirigenza (articolo 25 D.L.vo 165/2001), essa è sopravvissuta come figura retribuita nella stessa misura della Funzione Obiettivo nel Contratto scuola 1999, ma è stata ritenuta superata dall’autorevole parere del Consiglio di Stato del luglio 2000 che ha chiarito le seguenti cose:

- nel nuovo sistema della Dirigenza Scolastica il Vicario è superato;

- le funzioni sostitutive del Dirigente, in caso di assenza o impedimento, sono attribuite dal Dirigente Scolastico stesso ad uno dei Collaboratori da lui medesimo individuati;

- gli esoneri e i semiesoneri vengono attribuiti dal Dirigente Scolastico, secondo le previsioni di legge basate sulla complessità della scuola, ad uno dei Collaboratori da lui individuati.
Dunque, non hanno ragione di essere le considerazioni che ricorrono spesso sulla impossibilità nella scuola di sostituire il Dirigente Scolastico con un Docente: ci vorrebbe, niente poco di meno che un altro Dirigente o un Vicedirigente ! Nel sistema scolastico non è così: non c’è una carriera da Vicedirigente e , si guardi il caso !, i Dirigenti Scolastici sono e devono essere tutti ex Docenti.
Per quanto riguarda le indennità di funzioni superiori, esse sono normate dal D.L.vo 165/2001 all’articolo 52. Chi svolge le funzioni di Dirigente Scolastico, per poco o tanto tempo, ha diritto ad essere retribuito come un Dirigente Scolastico. E’ ovvio che, svolgendo un lavoro per conto dell’Amministrazione, tale retribuzione è a carico della stessa Amministrazione. I vecchi istituti contrattuali (indennità di direzione ecc.) non hanno ragione di essere dentro un comparto che non inquadra personale Direttivo.

Presidi Incaricati
Il discorso vale anche per i Presidi Incaricati. Il differenziale retributivo che essi percepiscono sullo stipendio base, normato dal vecchio articolo 69 del CCNL del Comparto scuola 1995 e che i Sindacati Confederali hanno richiamato a verbale nel sottoscrivere il CCNL dell’Area V della Dirigenza Scolastica il 1 marzo 2002, è oggi a carico dell’Amministrazione: non è certamente a carico del Contratto dei Dirigenti Scolastici o del Contratto Scuola. Non solo, ma la CGIL Scuola sostiene che anche la retribuzione di posizione e di risultato, come già avviene per il differenziale del trattamento fondamentale, devono essere corrisposti ai Presidi Incaricati con lo stesso sistema, cioè a carico dell’Amministrazione. In realtà il MIUR e qualche Sindacato, che confonde il proprio ruolo con quello della stessa Amministrazione, vorrebbero che le funzioni superiori svolte dai Collaboratori che sostituiscono il Dirigente Scolastico e svolte dai Presidi Incaricati (retribuzione accessoria) fossero pagate dal Contratto Scuola. In realtà i compensi ad esse corrispondenti non devono essere né a carico del Contratto dei Dirigenti né a carico del Contratto Scuola.
Tutto si risolve, invece, limpidamente con il citato articolo 52 del D.L.vo 165/2001 che pone a carico dell’Amministrazione le indennità di funzioni superiori per chiunque le svolga, Presidi Incaricati o Docenti che siano.
La CGIL Scuola solleciterà il MIUR e l’Aran ad agire in questa direzione.
In caso contrario la parola passerà al Giudice del lavoro.

Roma, 10 giugno 2003

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