Precari, regolamento supplenze e graduatorie
Si è tenuto ieri presso il MIUR il previsto incontro, richiesto dalle organizzazioni sindacali, per esaminare le possibilità di revisione del Regolamento supplenze del personale docente e ATA.
Si è tenuto ieri presso il MIUR il previsto incontro, richiesto dalle organizzazioni sindacali, per esaminare le possibilità di revisione del Regolamento supplenze del personale docente e ATA.
Tale revisione, richiesta da numerose scuole, è dovuta all’esigenza di ridurre il disagio prodotto da un Regolamento inadeguato e lacunoso che, da un lato, rende di fatto impossibile attribuire le supplenze brevi di pochi giorni nella scuola elementare, dall’altro sottopone gli uffici di segreteria ad estenuanti e costose maratone spesso inutili ai fini della copertura delle supplenze.
Altri problemi sono rappresentati dall’esigenza di chiarire meglio le regole riguardanti alcune parti del Regolamento controverse o insufficienti, ad esempio le garanzie riguardanti gli spezzoni fino a 6 ore, i completamenti orario, il part-time, la delega, la competenza ad attribuire supplenze, oggi malamente ripartita tra CSA e scuole.
Ieri dunque si è aperto un tavolo permanente che si riunirà regolarmente per esaminare e concordare le variazioni, da sottoporre poi al parere del Consiglio di Stato, all’approvazione del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti. Il prossimo incontro è previsto per il 14 giugno. Parallelamente è prevista l’apertura di un tavolo per il riesame del Regolamento supplenze del personale ATA, che presenta disfunzioni analoghe.
La FLC Cgil condivide l’esigenza di rivedere le norme dei Regolamenti in direzione di una maggiore funzionalità delle scuole che non riduca la soglia di garanzie per il personale precario, attualmente penalizzato da regole che rendono inutilizzabili le supplenze brevi nella scuola elementare e che faccia finalmente chiarezza su altri aspetti, oggi controversi e causa di comportamenti difformi.
La FLC Cgil ha altresì rivendicato l’urgente adeguamento del sistema informatico per una sua migliore efficienza, così da supportare adeguatamente le segreterie nella ricerca dei dati relativi allo stato di occupazione dei supplenti da interpellare.
Nel corso dell’incontro il MIUR ha informato le organizzazioni sindacali che la sezione III del Consiglio di Stato ha emesso, in data 19 gennaio 2005, il tanto atteso parere, trasmesso il 17 maggio, sulla necessita di possedere lo stato di disoccupazione per il personale in possesso di riserva. Controversa risultava la richiesta di possedere lo stato di disoccupazione all’atto dell’assunzione di nomina o di aggiornamento di graduatoria, stante la situazione anomala dei supplenti della scuola, facilmente occupati, ma in forma non stabile.
Il Consiglio di Stato ha detto che lo stato di disoccupazione deve essere posseduto solo all’atto del primo inserimento nelle graduatorie, e che ostativo della possibilità di acquisire lo stato di disoccupazione può essere soltanto il fatto di essere impegnato in una supplenza annuale (fino al 31 agosto), ritenuta condizione di stabilità lavorativa.
Al di fuori di questi criteri, così definiti, spetta all’amministrazione definire chi è caratterizzato da tendenziale stabilità. L’amministrazione è orientata a definire il limite di reddito, già definito per le imposizioni fiscali, e da possedersi nell’anno di riferimento, come ulteriore criterio per definire la stabilità lavorativa.
Il MIUR ha altresì dato informazioni riguardanti l’aggiornamento delle graduatorie di supplenza nella provincia di Trento che, in quanto provincia autonoma, ha stilato un proprio Regolamento per le supplenze e una propria tabella per la valutazione dei punteggi.
Ciò determina che non è possibile inserirsi nelle prime fasce delle graduatorie d’istituto della provincia di Trento per i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti di altre province, costruite in base a tabelle diverse, né dunque è possibile per coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti di Trento, chiedere l’inserimento nelle prime fasce della graduatorie d’istituto di altre province.
Roma 1 giugno 2005
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