Precari. Chiarimenti sulle assunzioni
Il Ministero ha finalmente diramato la circolare di chiarimenti da tempo richiesta dalle organizzazioni sindacali e sulla quale vi è stato un incontro di confronto il 20 settembre scorso - C.M. n. 146
Il Ministero ha finalmente diramato la circolare di chiarimenti da tempo richiesta dalle organizzazioni sindacali e sulla quale vi è stato un incontro di confronto il 20 settembre scorso.
* Assunzioni personale di ruolo: le assunzioni di personale già di ruolo dalle graduatorie concorsuali non incide sul numero massimo di nomine autorizzate.
* Sostegno: nell'ambito del medesimo anno scolastico l'accettazione o la rinuncia di un posto di sostegno consente l'accettazione di una successiva nomina su posto comune.
* Personale iscritto in due province: chi è assunto in ruolo in una provincia mantiene la posizione in graduatoria nella graduatoria permanente dell'altra provincia.
* Sanzioni per rinuncia a supplenza annuale: per quest'anno non si applicano le sanzioni previste dal regolamento, quindi chi rinuncia mantiene la posizione di graduatoria per il prossimo anno scolastico.
* Assunzioni sui posti di sostegno istituiti dai dirigenti scolastici: devono essere segnalati al Provveditorato per essere messi a disposizione delle graduatorie provinciali. I supplenti assunti dalle graduatorie permanenti sono pagati dalle Direzioni Provinciali del Tesoro.
Continua a non essere chiarita la modalità di assunzione dei supplenti sui posti di sostegno in caso di esaurimento degli aspiranti provvisti di titolo di specializzazione.
C.M. n. 146
Prot. n. 2802
Roma, 4.10.2001
Oggetto: Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002.
In relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito indicate, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.
1) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE GIA' DI RUOLO
Per quanto concerne la computabilità delle relative nomine nel contingente provinciale, si confermano anche per l'a.s. 2001/2002 le disposizioni contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.
Pertanto, il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di graduatorie concorsuali nei confronti di personale già titolare di contratto a tempo indeterminato in altro ordine o grado di scuola, non incide sul numero massimo di nomine autorizzate, e quindi non va computato. In tal caso, infatti, con le nomine relative al personale già di ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" bensì semplici variazioni nello stato giuridico ed economico degli interessati. Di conseguenza tali nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto al numero di nuove assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.
2) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SU POSTI DI SOSTEGNO
In base al riconosciuto principio della possibilità di opzione nell'ambito di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o la rinuncia di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto comune sulla base delle medesime o di altre graduatorie.
3) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE INSERITO IN GRADUATORIE PERMANENTI DI 2 PROVINCE
Nella normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29/03/1996) era previsto, in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle graduatorie della seconda provincia. Nella recente normativa che regola le graduatorie permanenti (D.M. n. 146/2000) tale penalizzazione non è più prevista. Pertanto, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato ottenuta nell'altra.
4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Si ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, non applicare le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, seppur effettuate dai dirigenti scolastici. Quanto sopra, nella considerazione che nel sistema introdotto con il D.L. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, ogni anno le graduatorie permanenti vengono integrate e modificate. Inoltre, quest'anno, il sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni che, nell'assicurare, efficacia alle operazioni, possono aver provocato negli aspiranti disorientamenti e difficoltà nell'osservare esattamente le formalità previste.
5) COMPETENZE IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DEI SUPPLENTI NOMINATI SULLE DISPONIBILITA' DERIVANTI DAGLI INCREMENTI DI POSTI DI SOSTEGNO, DISPOSTI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI DOPO IL 31 AGOSTO, IN DEROGA AL RAPPORTO 1: 38
I Dirigenti scolastici, esercitata la competenza di cui sopra, dovranno
segnalare all'Ufficio Provinciale la circostanza, in modo che il predetto possa offrire le relative disponibilità sopravvenute a scelta degli aspiranti ad una supplenza annuale in base alle graduatorie provinciali, secondo le modalità organizzative a suo tempo adottate e fino al termine del periodo di competenza del livello provinciale. Si precisa che in questi casi la competenza alla retribuzione è della Direzione Provinciale del Tesoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro
Roma 4 ottobre 2001
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