CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: sequenze contrattuali su contratto di ricerca e tecnologo a tempo indeterminato
Il resoconto dell’incontro dell’8 maggio all’ARAN
Si è svolta l’8 maggio 2024 la prevista riunione di contrattazione all’ARAN su due delle materie oggetto della sequenza contrattuale definite dall’articolo 178 del CCNL “Istruzione e Ricerca 2019-2021”.
In particolare, la riunione ha riguardato
- la definizione del contratto di ricerca
- tecnologo a tempo indeterminato per il settore università.
Contratto di ricerca
Per quanto riguarda il contratto di ricerca, contratto a tempo determinato introdotto dal decreto-legge 36 del 2022 e poi convertito dalla legge 79 dello stesso anno che ha modificato la legge 240/2010, vogliamo innanzitutto ricordare che esso rappresenta un passo in avanti rispetto ai precedenti istituti che venivano utilizzati nel cosiddetto preruolo della ricerca.
Il contratto che sostituisce l’assegno di ricerca riguarda i settori dell’università, della ricerca e dell’AFAM.
La proposta dell’ARAN, interpretando in maniera letterale la norma ha riguardato nel corso della trattativa ed anche nella seduta odierna la sola definizione della retribuzione, il cui minimo è richiamato nella legge che istituisce la figura. Secondo il nostro parere si sarebbe potuto intervenire anche nella definizione di un vero e proprio profilo professionale assegnando anche diritti, doveri, funzioni, ambiti superando quindi la giungla che in questi anni ha caratterizzato le figure precarie. Nel corso dell’incontro sono stati compiuti passi in avanti che pur non considerando la nostra proposta di partenza potrebbero consentire l’avvio del percorso del contratto di ricerca. In particolare, oltre un minimo è stato proposto un range entro cui si possono determinare le retribuzioni ancorandole all’impegno richiesto.
Per consentire un ulteriore avanzamento che consenta la conclusione positiva della trattativa è però necessario che l’ARAN, a partire dalle peculiarità dei settori in cui si introduce questa figura professionale di ricercatore a tempo determinato, sciolga alcuni nodi in particolare sui riferimenti economici nei diversi settori evidenziando anche la specificità di norme cha hanno consentito processi di stabilizzazione.
Tecnologo a tempo indeterminato
Negativo invece è il giudizio sulla proposta del tecnologo a tempo indeterminato per il settore università, l’ARAN continua a proporre l’introduzione di questa figura, anch’essa prevista dalla Legge 79 del 2022, all’interno dell’area degli EP nel settore scientifico-tecnologico di fatto sterilizzando la norma.
Vogliamo ricordare che la legge è figlia della consapevolezza, comunemente rappresentata durante i lavori della commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale, che per rendere possibile l’introduzione del tecnologo a tempo indeterminato fosse necessario un intervento normativo. Intervento che logicamente non ha alcuna utilità per definire un settore che nell’area degli EP esiste fin dall’anno 2002.
La nostra proposta, coerente con la legge che parla di un’apposita sezione all’interno del CCNL, continua a rimanere e aggiungiamo non può che essere quella del profilo equivalente già presente nel nostro CCNL: quella del tecnologo a tempo indeterminato degli enti di ricerca.
Personale che svolge lo stesso identico lavoro solo in luoghi diversi.
Abbiamo anche ricordato, nel corso della trattativa, l’attesa che su questa figura si determina da tanto tempo da parte di personale oggi inquadrato in profili non corrispondenti alle attività che effettivamente svolge e da parte di tanti precari che potrebbero avere uno sbocco in un ruolo dedicato solo alla ricerca e al suo supporto che, a tempo indeterminato, non esiste nell’ordinamento universitario.
Ci auguriamo che nei prossimi giorni gli avanzamenti registrati sul contratto di ricerca si consolidino sciogliendo i nodi rappresentati e che finalmente l’ARAN si convinca della necessità di cambiare l’approccio alla trattativa sul tecnologo a tempo indeterminato. Noi continueremo a insistere in tutte le sedi convinti delle nostre ragioni nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori.
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