Piano Nazionale di Formazione: incontro al MIUR
Nessun testo ufficiale consegnato ai sindacati. La FLC CGIL contraria ad eventuali scelte unilaterali del ministero.
Il 26 luglio 2016 si è svolta l’informativa sindacale sul Piano Nazionale di Formazione previsto dal comma 124 della legge 107/15.
Come è noto la legge
- definisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente
- prevede che le attività di formazione siano definite dalle singole istituzioni scolastiche
- in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento
- sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
- autorizza la spesa di 40 milioni di annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione.
Durante l’incontro l’Amministrazione ha fornito informazioni di carattere generale sullo schema di Piano Nazionale 2016-2019 elaborato in questi mesi. In particolare
- il Piano non sarà solo erogazione di soldi o la regolazione dei doveri di formazione del personale
- al centro dei Piano ci saranno le scuole e i docenti
- le risorse della Legge 107/15 saranno integrate con quelle del PON “Per la Scuola” e con altri fondi ministeriali
- le aree strategiche di intervento saranno le seguenti: esigenze a carattere nazionale, esigenze relative alle singole scuole anche organizzate in rete, esigenze relative allo sviluppo professionale dei singoli docenti
- sarà previsto un forte coordinamento delle iniziative formative a livello dell’amministrazione centrale, mentre presso ciascun USR sarà istituita una specifica task force
- sarà istituito uno specifico portfolio professionale del docente
- l’obbligo della formazione sarà correlato al conseguimento, nel corso dei tre anni di validità del Piano, di Unità Formative Certificate (UFC).
L’amministrazione ha inoltre illustrato la piattaforma on-line per l'accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione, prevista dall’art. 1 comma 2 della Direttiva 170/16 sull’accreditamento degli enti di formazione per il personale della scuola.
Segnaliamo che con la nota 19702 del 19 luglio 2016 la Direzione generale del personale scolastico ha fornito le prime istruzioni operative. Precedentemente con nota 3096 del 2 febbraio 2016 la citata direzione generale aveva pubblicato le indicazioni relative all’utilizzo delle disposizioni di cui all’art. 453 del D. Lgs. 297/94 che prevedono che il personale della scuola possa essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e iniziative promosse da enti e associazioni. Per la partecipazione a tali eventi, il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio (comma 11 dell'art. 26 della legge 448/98). Ricordiamo che tali disposizioni non riguardano le attività formative disciplinate dall'art. 64 del CCNL del Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007.
Segnaliamo che su tutta la materia dell’accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei corsi nonché sui permessi di cui all’articolo 453 del D. Lgs. 297/94, non vi è stata alcun confronto o incontro informativo con le organizzazioni sindacali, contrariamente a quanto scritto nella Direttiva 170/16.
La posizione della FLC CGIL
In premessa la FLC CGIL ha segnalato la situazione paradossale di dover esprimere la propria opinione senza conoscere il testo fin qui elaborato.
Tutta la materia relativa alla definizione degli obblighi sulla formazione deve avere come quadro di riferimento il contratto nazionale: quello sottoscritto il 29/11/2007 fino a quando sarà in vigore, quello futuro quando e se sarà firmato. Inaccettabili sono eventuali fughe in avanti che prevedono la definizione unilaterale e fuori da regole pattizie di un monte ore di formazione, di unità formative certificate intese o come ore o come raggiungimento di competenze o un mix dei due aspetti.
Qualsiasi Piano di formazione Nazionale, fallirà se non sarà accompagnato da una forte partecipazione sia delle parti sociali che delle scuole e soprattutto se esso sarà vissuto dalla comunità professionale come l’ennesimo adempimento da svolgere, peraltro con retribuzioni ferme ormai da molti anni.
Il Piano deve affermare con forza il ruolo degli organi collegiali nella programmazione/progettazione delle attività formative. Devono essere evitati modelli burocratici che utilizzando procedure informatizzate, impongono alle scuole temi, tempi e modalità di realizzazione delle attività.
Abbiamo segnalato, come non siano affatto chiare le connessioni e i relativi obblighi del Piano nazionale con la robusta formazione prevista nel “PON Perla Scuola” che, in questa fase, è collegata prioritariamente con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). Non è stato chiarito il rapporto tra snodi e poli formativi del PNSD, con l’organizzazione territoriale del Piano per la formazione.
L’amministrazione si è impegnata a fornire una sintesi del testo in tempi relativamente brevi e si è riservata di accogliere le istanze di natura contrattuale avanzate dalla FLC CGIL insieme alle altre organizzazioni sindacali.
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