FLC CGIL
Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

https://www.flcgil.it/@3890154
Home » Scuola » Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo 2012

Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo 2012

Il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

11/03/2012
Decrease text size Increase  text size

Entro il 15 marzo 2012 va presentata la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al Dirigente scolastico della scuola di servizio.

Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non solo.

Il Ccnl firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale. La scadenza del 15 marzo, pertanto, non può riguardare i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che determinato, per i quali è possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Inoltre, è possibile avvalersi di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247: il diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.

Nella domanda, va indicata la modalità che si richiede e cioè:

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).

Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che, per i docenti, è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni, il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

La normativa di riferimento ad oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000.

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook