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Part-time nella scuola: entro il 15 marzo vanno presentate le domande

Il personale docente, educativo ed Ata a tempo indeterminato deve presentare la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro il 15 marzo 2009.

04/03/2009
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Entro il 15 marzo 2009 va presentata la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al Dirigente Scolastico della scuola di servizio.

Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il nuovo Ccnl firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale. Pertanto la FLC Cgil ha chiesto al MPI di chiarire che la scadenza del 15 marzo non può riguardare i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che determinato, per i quali è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Inoltre, la FLC Cgil ha chiesto all’amministrazione l’attivazione di quanto prevede la Legge 24 dicembre 2007 n. 247, e cioè il diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.

Nella domanda che scade il 15 marzo, vanno indicate la modalità che si richiedono e cioè se un part-time di tipo orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità). Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che, per i docenti, è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

La normativa di riferimento oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000.

Roma, 3 marzo 2009

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