Ordinanza del Tribunale di Livorno del 16.09.2003 sugli incarichi di presidenza
Ordinanza del Tribunale di Livorno del 16.09.2003
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati;
Dr. V. Martorano - - Presidente
Dr. E. Grassi - Giudice
Dr. M.F. De Cecco - Giudice
Decidendo sul reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro il 14.08.2003, con il quale è stata respinta la richiesta formulata da G.R: di essere inserita nella graduatoria per gli incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti comprensivi ed istituti della scuola media della provincia di Livorno per l’a.s. 2003/04;
osserva
La reclamante, insegnante di ruolo nella scuola elementare, è stata esclusa dalla graduatoria sopra indicata in applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 44/02, che all’art. 5 co. 6 prevede il conferimento degli incarichi di presidenza nei circoli didattici, oltre che nelle scuole medie, soltanto a “docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all’incarico di presidenza nella scuole medie” con esclusione, quindi, del personale docente della scuola elementare.
Tale esclusione appare irragionevole, alla luce della nuova normativa in materia di reclutamento dei diligenti scolastici contenuta nell’art. 29 del D.LGS 165/01, che prevede un unico corso-concorso per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, cui sono ammessi tutti i docenti in possesso di laurea, che abbiano, maturato un’anzianità di servizio di almeno 7 anni (requisiti peraltro pacificamente posseduti dalla reclamante). Sulla scia dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito sul punto, deve pertanto ritenersi la illegittimità dell’ordinanza ministeriale contestata, atteso che la riorganizzazione del sistema scolastico contenuta nel D.LGS 165/01 ha comportato la implicita abrogazione dell’istituto della “reggenza” previsto dalla L. 380/64 per i circoli didattici, eliminando ogni distinzione, nell’ambito di ciascun settore formativo, tra personale docente appartenente ai diversi tipi e gradi di scuola compresi nello stesso settore.
Riguardo al periculum, va rilevato che la G. ha documentalmente provato di poter aspirare all’attribuzione di un punteggio superiore a quello inizialmente ipotizzato dall’amministrazione (che ha peraltro confermato la sussistenza di detta possibilità), nell’ipotesi in cui venisse affermato il diritto della stessa ad essere inserita nella graduatoria in questione.
Ciò posto, non può dubitarsi del fatto che il mancato inserimento nella graduatoria in questione comporta per la reclamante un pregiudizio irreparabile, privandola della possibilità di acquisire un’esperienza professionale la cui perdita non è risarcibile in termini monetari, nonché imminente, considerato che l’anno scolastico in questione è appena iniziato.
Riguardo alla richiesta disapplicazione della tabella di valutazione allegata all’OM n. 44/02 va rilevata la carenza di interesse di interesse dell’istante, non avendo allo stato l’amministrazione attribuito alla stessa alcun punteggio. La peculiarità e controvertibilità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
visto l’art. 668 terdecies c.p.c.
ORDINA
AL Centro dei Servizi Amministrativi della Provincia di Livorno, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca e all’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di includere G.r.. nella graduatoria degli incarichi di presidenza di circoli didattici, istituti comprensivi e scuole medie della provincia di Livorno per l’a.s. 2003/03, con il punteggio spettante in base al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Fissa il termine di giorni 30 per l’inizio della causa di merito.
Spese compensate
Si comunichi
Livorno 16/09/2003
Il Presidente
Servizi e comunicazioni
I più letti
- PNRR: notizie e provvedimenti
- Pensionamenti scuola 2025: domande entro il 21 ottobre per docenti e ATA
- Proclamato lo stato di agitazione nel comparto “Istruzione e Ricerca”
- La Commissione Europea risponde alla lettera della FLC CGIL: l’abuso dei contratti a termine in Italia è all’attenzione delle Istituzioni comunitarie. Confermata la procedura di infrazione
- Imposizione nuova Passweb alle scuole: la FLC CGIL fa ricorso contro le disposizioni ministeriali
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota ministeriale 161812 del 10 ottobre 2024 - Conferimento supplenze posti assistente amministrativo liberi per progressione area funzionari e elevata qualificazione
- Note ministeriali Nota 160706 del 9 ottobre 2024 - Precisazioni procedure interpello docenti
- Legislazioni Specifiche Atto Governo 214 del 1 ottobre 2024 - Schema DPR Liceo Made in Italy
- Note ministeriali Nota ministeriale 36704 del 30 settembre 2024 - Assegnazione risorse finanziarie funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2024 e gennaio-agosto 2025
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Liguria - Genova: FLC CGIL al presidio idonei 2020 per la stabilizzazione dei precari e l'immissione in ruolo
- Lecce - Unisalento, nel vuoto l’appello della FLC CGIL: votati gli incrementi retroattivi validi per l’intero 2024
- Lecce - Unisalento, FLC su aumento dei compensi: organi accademici in evidente conflitto di interessi