Ordinanza del Tribunale di Livorno del 16.09.2003 sugli incarichi di presidenza
Ordinanza del Tribunale di Livorno del 16.09.2003


TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati;
Dr. V. Martorano - - Presidente
Dr. E. Grassi - Giudice
Dr. M.F. De Cecco - Giudice
Decidendo sul reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro il 14.08.2003, con il quale è stata respinta la richiesta formulata da G.R: di essere inserita nella graduatoria per gli incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti comprensivi ed istituti della scuola media della provincia di Livorno per l’a.s. 2003/04;
osserva
La reclamante, insegnante di ruolo nella scuola elementare, è stata esclusa dalla graduatoria sopra indicata in applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 44/02, che all’art. 5 co. 6 prevede il conferimento degli incarichi di presidenza nei circoli didattici, oltre che nelle scuole medie, soltanto a “docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all’incarico di presidenza nella scuole medie” con esclusione, quindi, del personale docente della scuola elementare.
Tale esclusione appare irragionevole, alla luce della nuova normativa in materia di reclutamento dei diligenti scolastici contenuta nell’art. 29 del D.LGS 165/01, che prevede un unico corso-concorso per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, cui sono ammessi tutti i docenti in possesso di laurea, che abbiano, maturato un’anzianità di servizio di almeno 7 anni (requisiti peraltro pacificamente posseduti dalla reclamante). Sulla scia dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito sul punto, deve pertanto ritenersi la illegittimità dell’ordinanza ministeriale contestata, atteso che la riorganizzazione del sistema scolastico contenuta nel D.LGS 165/01 ha comportato la implicita abrogazione dell’istituto della “reggenza” previsto dalla L. 380/64 per i circoli didattici, eliminando ogni distinzione, nell’ambito di ciascun settore formativo, tra personale docente appartenente ai diversi tipi e gradi di scuola compresi nello stesso settore.
Riguardo al periculum, va rilevato che la G. ha documentalmente provato di poter aspirare all’attribuzione di un punteggio superiore a quello inizialmente ipotizzato dall’amministrazione (che ha peraltro confermato la sussistenza di detta possibilità), nell’ipotesi in cui venisse affermato il diritto della stessa ad essere inserita nella graduatoria in questione.
Ciò posto, non può dubitarsi del fatto che il mancato inserimento nella graduatoria in questione comporta per la reclamante un pregiudizio irreparabile, privandola della possibilità di acquisire un’esperienza professionale la cui perdita non è risarcibile in termini monetari, nonché imminente, considerato che l’anno scolastico in questione è appena iniziato.
Riguardo alla richiesta disapplicazione della tabella di valutazione allegata all’OM n. 44/02 va rilevata la carenza di interesse di interesse dell’istante, non avendo allo stato l’amministrazione attribuito alla stessa alcun punteggio. La peculiarità e controvertibilità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
visto l’art. 668 terdecies c.p.c.
ORDINA
AL Centro dei Servizi Amministrativi della Provincia di Livorno, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca e all’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di includere G.r.. nella graduatoria degli incarichi di presidenza di circoli didattici, istituti comprensivi e scuole medie della provincia di Livorno per l’a.s. 2003/03, con il punteggio spettante in base al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Fissa il termine di giorni 30 per l’inizio della causa di merito.
Spese compensate
Si comunichi
Livorno 16/09/2003
Il Presidente
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