Non si possono cancellare le compresenze programmate per fare le supplenze: una sentenza del tribunale di Firenze
"Non è rilevante la carenza di fondi per le supplenze", va rispettato quanto stabilito dal Collegio dei docenti e dalla contrattazione d'istituto
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Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con una sentenza del 14 luglio 2010 ha sancito il comportamento antisindacale di un Dirigente scolastico che non ha rispettato le delibere del collegio docenti e la contrattazione d'istituto sulla programmazione delle ore di compresenza nella scuola primaria.
E' una sentenza assai importante che aiuta tutti coloro che sono impegnati nella difesa delle compresenze. Per questo l'abbiamo segnalata anche nel fascicolo di avvio anno scolastico " I diritti non si cancellano ".
Vista la sua rilevanza, ricostruiamo ora più nel dettaglio la vicenda.
Il collegio aveva deliberato che tutte le ore non direttamente assegnate all'insegnamento frontale fossero tutte utilizzate "per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe…" e nel contratto d'istituto era specificato che pertanto "…le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale assente fin dal primo giorno di assenza".
Di fronte a numerose violazioni di tale accordo la FLC CGIL ha presentato ricorso per comportamento antisindacale e il Giudice ha condannato l'Amministrazione scolastica per la "… reiterata violazione di accordi liberamente sottoscritti..." ordinando alla stessa di "… astenersi da tenere analoghe condotte con rimozione degli effetti prodottisi…", oltre alle spese.
La sentenza conferma così il ruolo della contrattazione e la competenza del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa.
Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli accordi sottoscritti.
In questo modo si riconferma perciò che, fatte salvo eventuali situazioni di emergenza, non è mai possibile scindere le compresenze qualora definite per ordinamento (sostegno, ITP, ecc.) o programmate dal collegio docenti come avevamo ribadito anche nella scheda riepilogativa delle procedure e delle norme che regolano attualmente la chiamata dei supplenti per le assenze del personale della scuola.
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