
Nomina supplenti su posto di sostegno.
Testo della nota di chiarimenti trasmessa al Provveditore di Foggia


Alleghiamo il testo della risposta che il Ministero ha dato ad un quesito del Provveditore di Foggia rispetto all’utilizzo del titolo di superamento del primo anno del corso di specializzazione biennale sul sostegno. In tale risposta si chiarisce che il personale comunque confermato all’inizio dell’anno scolastico a titolo provvisorio sui posti di sostegno (anche senza titolo) in attesa della predisposizione delle nuove graduatorie, rimane in servizio sino al momento in cui hanno efficacia le relative assunzioni a titolo definitivo. Pertanto non vanno revocate le supplenze provvisorie conferite, per assumere personale inserito nelle vecchie graduatorie o in quelle aggiuntive d’istituto, che dichiara ora il superamento del primo anno del corso di specializzazione biennale.
testo della nota di chiarimenti trasmessa al Provveditore di Foggia
Al Provveditore agli Studi di FOGGIA
OGGETTO: Copertura dei posti di sostegno.
Con riferimento al quesito di cui alla nota n.23395/2 del 6.12.2000, si comunica che, in attuazione della particolare normativa di cui al D.L. n.240/2000 convertito in legge 27 ottobre 2000, n.306, sono state emanate disposizioni attuative in materia di reclutamento per l'anno scolastico in corso, specificatamente anche per i posti di sostegno, che non hanno in alcun modo richiamato l'eventuale vigenza dell'art.22, comma 11, dell'O.M. n.371/1994, la cui applicazione nel caso sottoposto si pone, peraltro, in contrasto con l'obiettivo di limitare al minimo indispensabile il fenomeno dell'alternanza dei docenti.
Si ribadisce, pertanto, che il personale comunque confermato a titolo provvisorio sui posti di sostegno rimane in servizio sino al momento in cui hanno efficacia le relative assunzioni a titolo definitivo.
IL DIRETTORE GENERALE
Michele Paradisi
Roma, 21 dicembre 2000
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