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Negare la contrattazione è comportamento antisindacale

Il Tribunale del lavoro di Oristano ha condannato due dirigenti scolastici che richiamandosi alla legge Brunetta rifiutavano la contrattazione di istituto. Il Ccnl 2006-2009 è ancora vigente e anche la contrattazione integrativa da esso regolata. Il blocco dei rinnovi blocca anche Brunetta.

11/05/2011
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Il rifiuto della contrattazione di istituto ha comportato a due dirigenti scolastici la condanna per comportamento antisindacale.

La decisione è del Tribunale del lavoro di Oristano che si è pronunciato su un ricorso presentato dalla FLC CGIL e dalla CISL Scuola.

I due dirigenti, capi di due istituti superiori della città sarda, richiamandosi alle norme Brunetta (Dlgs 150/2009) avevano negato la contrattazione sulle utilizzazioni e le assegnazioni del personale, su criteri e modalità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, in una parola su tutte le materie previste dall’articolo 6 del Ccnl Scuola 2006-2009 ancora in vigore.

È proprio la vigenza del contratto il punto centrale della sentenza. In sostanza, il giudice ammette che la legge Brunetta ha rilegificato materie prima oggetto di contrattazione, ma chiarisce che essa si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore (novembre 2009), tanto che dà tempo fino al 31.12.2010 alle parti sociali per adeguarli alla nuova normativa. Non è il caso del Ccnl scuola, ancora vigente anche perché nel frattempo il governo ha approvato la legge 122/2010 che blocca per tre anni la contrattazione nei settori pubblici, scuola compresa.

“Il legislatore così normando – scrive il tribunale di Oristano – ha attuato il congelamento della contrattazione collettiva, lasciando in vigore i contratti collettivi nazionali dei singoli comparti del pubblico impiego sino a tutto il 2012”.

I due dirigenti condannati sostenevano che nella contrattazione integrativa le nuove regole sarebbero invece pienamente operative. Ma questo, dice sempre il tribunale “condurrebbe al risultato di una insanabile contraddittorietà” tra l’adeguamento dei Ccni entro il 31.21.2010 alle nuove norme e la vigenza del Ccnl – congelato dalla legge – al quale gli integrativi devono fare riferimento. Il tribunale parla di “stravolgimento della gerarchia delle fonti”.

Questa sentenza conferma come è già accaduto in altri casi quanto la FLC CGIL va sostenendo: la contrattazione di istituto va fatta e su tutte le materie previste dal contratto collettivo nazionale ancora in vigore.

La confusione legislativa di cui questo governo sta dando prova da 3 anni, peggiorando la vita civile del paese e le relazioni tra le parti sociali, finisce per aumentare conflitti e contenzioso a danno della buona amministrazione. Ma l’incapacità del governo non consente a nessuno di forzare le norme, come invece hanno fatto i due dirigenti condannati nonostante avessero già ricevuto una diffida.

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