Mobilità: ulteriori chiarimenti per fruire della precedenza L. 104/92
Il ministero precisa che per fruire della precedenza L. 104 per assistenza al genitore disabile non è obbligatoria la convivenza.


Con una nota di ieri, 15 aprile 2008, il MPI integra la precedente del 14 marzo 2008 che conteneva alcuni chiarimenti rispetto all'applicazione di parti del contratto sulla mobilità del personale della scuola.
All'art. 9 c. 1 lett. b) del Ccni viene prevista la documentazione da presentare per attestare l'assistenza continuativa al familiare. Al termine del primo alinea è stata inserita una nuova dizione che recita: "ugualmente deve essere documentata la situazione di effettiva convivenza con il soggetto disabile".
La nota del MPI chiarisce che con l'inserimento di tale formulazione le parti non hanno inteso ripristinare l'obbligo della convivenza (abrogato a suo tempo per legge) con la persona che si assiste come condizione per fruire della precedenza nei trasferimenti, ma semplicemente affermare che qualora l'interessato si avvalga di quanto previsto all'art. 7 c. 1) punto V), e cioè il non obbligo a presentare l'autocertificazione da parte degli altri fratelli e sorelle perché la convivenza da parte del solo richiedente è motivo oggettivo per fruire del diritto, allora la stessa va documentata con autocertificazione. Quindi la formulazione aggiunta all'art. 9 in cui si prevede di autocertificare la convivenza è da collegare esclusivamente a quanto previsto, sempre in aggiunta, all'art. 7 c. 1 punto V) del Ccni e non come obbligo per tutti.
Roma, 16 aprile 2008
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