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Le nuove disposizioni per la scuola a seguito del DPCM del 3 novembre 2020

Un nota del MI fornisce indicazioni operative alle scuole e al personale scolastico.

06/11/2020
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Il Ministero dell’istruzione, con la nota 1990 del 5 novembre 2020, ha fornito alle scuole le indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020 che, a seguito dell’aumento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha disposto nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini. Dette misure sono valide  dal 6 novembre fino al 3 dicembre e valgono per l’intero territorio nazionale. Per quelle aree del paese caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un alto livello di rischio sono previste misure di contenimento più restrittive.

Di seguito le principali misure per la scuola con alcuni chiarimenti aggiuntivi contenuti nella nota ministeriale:

Didattica a distanza

Scuole secondarie

Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado l’attività didattica è svolta al 100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI).

Resta salva la possibilità di svolgere in presenza le attività di laboratorio, purché contemplate nei piani di studio e nei quadri orari degli specifici ordinamenti.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.

Confermata invece la sospensione dei viaggi d’istruzione e delle gite scolastiche.

Primo ciclo

Per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia l’attività didattica continua a svolgersi in presenza.

CPIA

Anche l’offerta formativa erogata dai CPIA rientra in queste ultime disposizioni, fermo restando quanto previsto dal DPR 263/12 in merito alla quota oraria da fruire a distanza, quota che può essere implementata in considerazione di particolari esigenze.

“Zone rosse”

Nelle cosiddette “zone rosse”, caratterizzate da uno scenario di massima gravità individuate tramite apposita ordinanza del Ministero della Salute (ad oggi Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria), la didattica digitale è estesa in via esclusiva per il 100% anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.

Convitti ed educandati

Le attività convittuali proseguono a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni

I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui.

I semi-convittori e le semi-convittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.

Scuole in ospedale

Sono salvaguardate le attività della scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, che proseguono con didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza.

Obbligo della mascherina

È fatto obbligo dell’uso della mascherina per tutto il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età per tutte le classi e le attività che continuano a svolgersi in presenza.

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

Inclusione scolastica

In tutti i contesti dove si svolge l’attività in DDI deve essere garantita l’effettiva inclusione scolastica in presenza per gli alunni con disabilità. A questo fine occorrerà favorire la frequenza dell’alunno con disabilità prevedendo anche, ove possibile, il coinvolgimento di un gruppo di allievi della classe di riferimento in modo da assicurare la relazione interpersonale che è elemento fondamentale per lo sviluppo di una effettiva inclusione. Analogamente andrà valutata la possibilità di estendere tali misure organizzative anche gli alunni con bisogni educativi speciali.

Prestazione da casa per il personale docente in DDI

I docenti, impegnati nella DDI, potranno svolgere la propria attività didattica anche da una sede diversa dalla scuola di servizio purchè sia garantita la prestazione lavorativa.

Il lavoro per il personale ATA

Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile e prestano servizio in presenza solo a fronte di attività non espletabili a distanza. In questo ultimo caso va prevista una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale.

Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.

Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza. Nelle “zone rosse” comunque la presenza del personale dovrà essere limitata per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.

Riunioni organi collegiali

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Contratti cosiddetti “posti Covid-19”

I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

Le misure indicate sono dettate dalla necessità di rimodulare l’attività scolastica in coerenza con le misure restrittive disposte con il DPCM. Alcune di queste misure, di più complessa attuazione, richiederanno ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

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