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La contrattazione di scuola e gli ATA

Con l’attuazione dell’autonomia scolastica la scuola è diventata sede di contrattazione integrativa: si completa, quindi, con i "contratti integrativi", quanto previsto dal CCNL e dal CCNI.

24/10/2000
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Questi due contratti nazionali sono l’insieme di regole, che costituiscono il punto di riferimento per gli aspetti generali dell’organizzazione del lavoro.

Lo scopo della contrattazione integrativa è quello di regolamentare e completare quelle parti che, a livello nazionale, non sono state volutamente definite per lasciare spazio alla contrattazione di ogni singola scuola, per realizzare davvero il progetto della scuola dell’autonomia e del decentramento dei poteri.

In una cornice normativa generale, i lavoratori nella propria scuola, hanno diritto di contrattare e definire il loro modo di lavorare, con le proprie regole, la propria diversità ed identità.

E’ opportuno, quindi, dare inizio da subito alla contrattazione attraverso il confronto tra delegati/RSA e la dirigenza scolastica. Questa convenienza si traduce nel mettere quanto prima sul tappeto i problemi della scuola per stimolarne le soluzioni e risolvere i conflitti.

Questi gli spazi aperti che possono essere oggetto di contrattazione:

Riunione organizzativa. E’ un obbligo del dirigente scolastico indire la riunione d’inizio d’anno che serve ad informare tutto il personale ATA sugli aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il POF (come previsto dall’ art. 19 del CCNL): il contratto di scuola, considerando che il CCNL non lo fissa, può stabilire un termine proprio entro il quale la riunione dovrà svolgersi. Analogamente il CCNL non si pronuncia sulla possibilità di un incontro tra dirigente scolastico , assistenti tecnici, direttore dei servizi e docenti responsabili dei laboratori. Si sente la necessità di questa riunione, che serve a far conoscere agli assistenti tecnici e al direttore dei servizi il piano di utilizzo dei laboratori deliberato dal collegio dei docenti, soprattutto nelle scuole più complesse.

Il piano delle attività. Il CCNI affida al direttore dei servizi il compito di predisporre il piano delle attività di tutto il personale ATA, tecnici compresi. (art. 52): la contrattazione di scuola può stabilire quali servizi rientrino nell’attività "ordinarie", quali nelle "straordinarie" e quali nelle "aggiuntive".

I turni. Se la scuola programma la propria attività oltre le ore 14, è evidente che sarà necessario organizzare il lavoro del personale ATA su turni. In questo caso è bene stabilire come criterio fondamentale la rotazione tra tutte le unità dello stesso profilo. Al tempo stesso vanno esplicitate tutte le deroghe ed eccezionalità, a favore di alcune categorie di persone, come ad esempio gli studenti lavoratori, i genitori con figli molto piccoli, i lavoratori portatori d’handicap ecc. che, a richiesta, possono essere esclusi o beneficiare di un orario più favorevole.

Lavoro notturno. Il CCNI stabilisce nelle ore 22 il termine oltre il quale il lavoro viene considerato notturno; è il caso dei convitti, degli educandati, dei corsi serali svolti in parte in fascia notturna, ecc. . Sarebbe bene che il contratto di scuola qualificasse come impegni notturni anche tutte quelle attività che si svolgono dopo le ore 22, ma esulano da quelle già menzionate: ad esempio tra le finalità del POF può esservi un corso rivolto ai genitori, che impatta nella fascia notturna. Chiarire questo punto vuol dire anche riconoscere sul piano economico questo impegno straordinario al personale

Accordi tra il personale. Su tutta la partita dell’orario e dei turni può essere utile inserire nel contratto di scuola la clausola che sono sempre consentiti gli accordi tra il personale, che non comportano modifiche all’assetto organizzativo della scuola.

Lo straordinario. È fondamentale stabilire il principio che le ore prestate in più, danno sempre diritto alla retribuzione. A un piano delle attività che prevede ore aggiuntive per il personale ATA deve corrispondere una delibera del C.I. che destina una parte del fondo dell’istituzione. Il recupero delle ore eccedenti è sempre una scelta individuale e non può essere imposta dal contratto di scuola.

La riduzione a 35 ore. Se la scuola ha le condizioni previste dal CCNL (agrari, convitti ecc.) tutto il personale ha diritto alla riduzione. In caso contrario va contrattata solo per coloro che attuano la flessibilità oraria, i turni, oppure hanno un orario molto sfasato rispetto al turno antimeridiano. Ai fini del diritto alla riduzione, non è assolutamente rilevante il fatto che la flessibilità d’orario sia stata richiesta dal dipendente, purché si tratti di una tipologia d’orario compatibile con il piano delle attività.

Durata degli orari nell’anno scolastico. Durante l’anno si possono adottare più tipi d’orario che grazie alla contrattazione si stabiliscono fin dal suo inizio. Pertanto questo momento contrattuale risulta di particolare importanza in quanto viene a condizionare tutta la vita scolastica. Il CCNI offre molto spazio alla contrattazione di scuola su questo tema. Sarebbe bene che nel corso dell’anno si differenziassero gli orari in base alle esigenze sia della scuola che a quelle del personale. Per esempio le esigenze della scuola potrebbero essere prese in maggior considerazione durante l’attività didattica mentre quelle del personale potrebbero prevalere durante il periodo estivo.

Chiusura prefestiva. La chiusura dei locali durante i periodi di sospensione delle attività didattiche viene deliberata dal consiglio di istituto. E’ compito della contrattazione stabilire il tipo di orario che la scuola adotta in questi periodi. Nell’ipotesi che si riducano i giorni lavorativi a seguito della chiusura dei locali scolastici decisa dal consiglio di istituto, le ore non effettuate in questi giorni di chiusura potranno essere distribuite nei giorni lavorativi rimanenti. Ad esempio in sostituzione di un orario di 6 ore per 6 giorni, si può contrattare un orario continuativo di 7ore e 12 minuti per cinque giorni, il che non obbliga nessuno al recupero delle ore mancanti e va incontro a coloro che non vogliono o non possono utilizzare i giorni di ferie in questo periodo.

Salario accessorio. Va contrattata da subito l’individuazione di alcuni criteri per accedere al salario accessorio. Fra questi si potrebbero indicare: la disponibilità degli interessati, la professionalità al tipo di attività da svolgere, la coincidenza tra sede di servizio e svolgimento dell’attività. Questo per impedire che la scelta del personale sia a discrezione del solo dirigente scolastico. Inoltre è bene stabilire da subito quali attività aggiuntive si debbano svolgere oltre l’orario obbligatorio e quali invece si svolgano al suo interno.

Assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali. La contrattazione di scuola deve tenere conto di tre principi fondamentali: anzianità, continuità nel plesso o nel corso serale, disponibilità ad effettuare le funzioni aggiuntive. Da questi non si può prescindere in quanto stabiliti dal l’ultimo CCDN sulla mobilità.

Rimane spazio di trattativa sufficiente perché l’accordo stabilisca in che misura "pesino" questi tre principi, e se sia necessario integrarli con altri, come ad esempio le situazioni famigliari, il diritto degli studenti lavoratori ecc.

Le funzioni aggiuntive. Il tipo e il numero di funzioni aggiuntive da attivare nella scuola va indicato nel piano delle attività proposto all’inizio dell’anno dal direttore dei servizi (art. 52 del CCNI) secondo le finalità del POF. Con l’interpretazione autentica del 5.9.00 sull’argomento, è stato stabilito che si può sostituire il titolare della funzione che si assenta. Considerando che il CCNI stabilisce in un’unica quota il compenso per ogni funzione aggiuntiva , questo va ripartito in maniera proporzionale tra le due o più persone che hanno effettuato il servizio, in base ai giorni realmente prestati. La contrattazione di scuola deve indicare i criteri che fanno scattare l’obbligo della sostituzione e stabilire in che misura si riconosce il compenso al "supplente".

La formazione. La scuola può organizzare in proprio, al di là dei piani provinciali, attività di aggiornamento anche per il personale ATA. Il contratto di scuola serve a stabilire: la percentuale dei fondi da riservare agli ATA, le finalità e i temi della formazione, chi vi partecipa e chi può avanzare proposte e progetti. In tal senso è bene stabilire che l’entità dei fondi disponibili deve essere resa nota a tutto il personale e alle RSA/RSU.

Variazioni al piano delle attività. L’art. 52 del CCNI stabilisce che il piano delle attività può subire modifiche nel corso dell’anno solo per circostanze eccezionali. Individuarle da subito è un elemento di trasparenza e di forza per la contrattazione. Ad esempio la soppressione di un corso, l’utilizzo di locali scolastici nuovi, l’assenza contemporanea di più unità, la chiusura di alcuni plessi scolastici per lavori di manutenzione possono rientrare in tale casistica.

Utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni. L’utilizzo dei locali da parte di enti, di altre amministrazioni o di privati, comporta quasi sempre un impegno aggiuntivo per il personale ATA. In questi casi è necessario contrattare fin dall’inizio i compensi dovuti al personale che volontariamente si assume questo onere. In ogni caso nel contratto di scuola sarebbe opportuno indicare i criteri di accettazione di questo genere di richiesta, stabilendo innanzitutto la disponibilità del personale e i compensi minimi che possono superare anche i valori indicati dalla tabella D 1 del CCNL.

Roma, 24 ottobre 2000

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