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L’obbligo di attivazione della contrattazione d’istituto discende dal CCNL

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato il Dirigente Scolastico per comportamento antisindacale

16/04/2004
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Il comportamento del Dirigente Scolastico che si sottrae all’obbligazione contrattualmente assunta dall’amministrazione di avviare l’anno scolastico e di dare inizio all’attività didattica nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato a criteri di correttezza, trasparenza e di fattiva collaborazione per la pronta definizione delle procedure negoziali a sulle materie che incidono sull’organizzazione del lavoro, del personale e dell’offerta formativa è un comportamento oggettivamente idoneo a ledere le prerogative e le libertà sindacali. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Agrigento con la sentenza che pubblichiamo in calce, emessa dal giudice del Lavoro a seguito di un ricorso proposto dalla Cgil Scuola di Agrigento.

Il Sindacato provinciale, infatti, avevaproposto un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) avverso il mancato avvio, da parte di un Dirigente Scolastico della provincia delle procedure previste dal CCNL per la contrattazione d’istituto, omettendo di convocare le RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato il Dirigente Scolastico per comportamento antisindacale affermando espressamente che nel comparto scuola l’art. 6 del CCNL è inequivoco ove prevede che le attività di contrattazione integrativa al livello di istituto attengono alla determinazione pattizia della disciplina del rapporto di lavoro, tema di indiscussa preminenza nei rapporti fra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, e ciò spiega la necessità che la contrattazione integrativa medesima venga definita in tempo per “ l’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico” (art. 6 cit. punto 4), sia sulle materie che incidono sull’assetto organizzativo, sia sulle altre, in relazione alle quali, in ogni caso, le procedure debbono concludersi “ nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni”.

Roma, 16 aprile 2004

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