L'Aran fornisce al ministero tre importanti chiarimenti sul nuovo contratto scuola
L'Aran risponde sulla corretta applicazione del nuovo contratto scuola.


Vai allo speciale CCNL Scuola 2006-2009
La FLC Cgil aveva chiesto, insieme a Cisl scuola, Uil scuola e Snasl Confsal, chiarimenti al MPI sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali.
Ecco una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Aran al MPI:
1. Vincolo nell’utilizzo delle economie degli anni precedenti: è confermato.
L'Aran, infatti, ha chiarito che il Ccnl 29 novembre 2007, e la successiva sequenza sul fondo dell'8 aprile 2008, hanno definito solo i criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del FIS alle singole scuole "s enza eliminare l'utilizzo, nell'esercizio successivo, delle risorse accantonate nell'esercizio finanziario precedente". Di conseguenza risulta infondata la tesi sostenuta da alcuni revisori dei conti sull’impossibilità di destinare al salario accessorio le economie del FIS degli anni precedenti.
2. Diritto al pagamento della domenica per i supplenti: spetta.
L'Aran ha chiarito che il diritto al pagamento del giorno di riposo, di regola coincidente con la domenica, per un lavoratore che completi tutto l'orario settimanale ordinario, trova la sua radice, oltre che nell'art. 40 c. 3 del nuovo contratto scuola, sia nel codice civile (art. 2109) che nell'art. 36 della Costituzione. Quindi spettano al lavoratore sia gli effetti giuridici che la retribuzione non solo della domenica, ma anche del sabato ancorché non lavorativo.
3. Compenso una-tantum ai supplenti docenti ed educatori pagati dalla scuola: spetta.
L'Aran conferma il diritto al compenso una-tantum anche per il personale docente supplente temporaneo pagato dalla scuola in ragione del " servizio prestato durante l'anno".
Questi chiarimenti, quindi, sono il frutto dell’azione positiva del sindacato.
Rispetto al chiarimento di cui al punto 2, è evidente che la retribuzione ai supplenti, a condizione che si completi tutto l'orario settimanale ordinario, spetta anche a nostro avviso nel caso in cui la sostituzione abbia riguardato più persone.
Anche se il chiarimento di cui al punto 3 (compenso una tantum) ha come oggetto solo il personale docente non esclude lo stesso diritto per il personale Ata temporaneo.
Roma, 30 aprile 2008
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Emergenza Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti
-
Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: settore scuola, emanata l’integrazione all’Atto di indirizzo
-
Mobilità scuola 2023/2024: al via la presentazione delle domande ATA
-
Arretrati scuola CCNL 2019-2021: ai supplenti brevi e saltuari saranno liquidati entro fine marzo
-
Mobilità interregionale: manifestazione unitaria dei dirigenti scolastici FLC CGIL, CISL, UIL e SNALS davanti al ministero
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 7435 del 14 marzo 2023 - Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022
- Note ministeriali Nota 3127 del 10 marzo 2023 - Personale tecnico-amministrativo, reclutamento e mobilità anno accademico 2023/2024
- Ordinanze ministeriali Ordinanza ministeriale 45 del 9 marzo 2023 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2022/2023
- Ordinanze ministeriali Ordinanza ministeriale 45 del 9 marzo 2023 - Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici