L’Amministrazione deve eseguire le sentenze del giudice del lavoro emesse in primo grado
Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
In data 01.04.2004, con nota Prot. n. 4964, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha diramato la nota che pubblichiamo in calce, avente ad oggetto l’esecuzione delle sentenze sfavorevoli all’Amministrazione con particolare riguardo a quelle emesse dai giudici del lavoro di I grado a definizione della vertenza proposta dal personale Ata transitato dagli EE. LL allo Stato.
Nella predetta nota il Direttore Regionale, ricorda, ai Dirigenti Responsabili dei CC.SS. AA della Lombardia, che le sentenze emesse dal Giudice di Lavoro in primo grado sono “ immediatamente esecutive” e che, pertanto, con riferimento alla predetta vertenza, al fine di evitare ulteriori spese a carico dell’Amministrazione, devono essere avviate le procedure per il pagamento di quanto dovuto oltre alle spese legali liquidate nella sentenza medesima.
Quanto affermato nella nota non solo è corretto dal punto di vista giuridico- L’art. 431 del c.p.c., infatti, prevede espressamente che “Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive”, tanto che è possibile chiederne l’esecuzione “ notificando la sola copia del dispositivo” in attesa della sentenza- ma è in linea con quanto affermato nella Costituzione (art. 97) nel senso di evitare maggior aggravi allo Stato che derivano dalla mancata esecuzione di una sentenza di condanna.
Auspichiamo che a fronte delle molte sentenze vinte in primo grado dai lavoratori che tramite le nostre strutture hanno avviato la vertenza relativa al mancato inquadramento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, l’Amministrazione non tardi nel darne esecuzione, costringendo i lavoratori a procedere all’esecuzione forzata per i crediti riconosciuti in sentenza.
Roma, 30 aprile 2004
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