Istruzione domiciliare per alunni con disabilità: pronta la bozza di Decreto Ministeriale
Il documento affida al solo insegnante di sostegno l’attuazione dei progetti, collocandoli tra le prestazioni lavorative ordinarie. La FLC CGIL rileva l’ingerenza in materie contrattuali e le contraddizioni rispetto ai principi di inclusività e corresponsabilità educativa.


Le Organizzazioni Sindacali hanno ricevuto nei giorni scorsi dalla Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione la convocazione dell’ incontro di informazione sulla bozza di Decreto Ministeriale recante “Modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare, ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii”
Ancora una volta rileviamo e denunciamo come il Ministero finga di ignorare l’attuale stato di agitazione e la sospensione delle relazioni sindacali, convocando sistematicamente incontri su questioni delicate e cruciali per il personale scolastico e per l’intero sistema di istruzione, ma che non ricoprono carattere di urgenza.
Riteniamo comunque doveroso esprimere alcune valutazioni sul documento, che richiede, a nostro parere, di essere inquadrato e analizzato alla luce di più ampi elementi normativi e di contesto.
L’ istruzione domiciliare, infatti, è da considerarsi come una delle azioni che le Istituzioni Scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, possono individuare “al fine garantire il diritto all'istruzione alle alunne e agli alunni per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate.”
Spetta al team dei docenti/consiglio di classe l’elaborazione del progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste.
Tale progetto deve essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.
Per gli alunni con disabilità, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato.
La bozza di Decreto, con riferimento specifico agli alunni con disabilità, conferma tali disposizioni, ma presume che il servizio presso il domicilio dell’alunno, da parte dell’insegnante di sostegno, sia prestazione lavorativa dovuta e ordinaria, da inquadrarsi quindi come obbligo di servizio.
Tale aspetto costituisce un’impropria ingerenza in materie di competenza contrattuale e risulta in contrasto con le precedenti disposizioni, che collocano l’istruzione domiciliare tra le attività aggiuntive, e quindi ad adesione volontaria, come richiamato, a cura dello stesso Ministero dell’Istruzione, sul Nuovo Portale Nazionale per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare.
Il documento sarà ora sottoposto al parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, di cui non fanno parte le Organizzazioni Sindacali, e del CSPI.
Per evitare erronee e contraddittorie interpretazioni della norma, la FLC CGIL ritiene necessario, che il testo del Decreto chiarisca inequivocabilmente:
- che l’istruzione domiciliare rappresenta per le istituzioni scolastiche una delle opzioni progettuali possibili in un panorama articolato di azioni possibili per garantire il diritto allo studio agli alunni costretti per motivi di salute ad assenze prolungate;
- che le attività didattiche a domicilio sono svolte dai docenti in orario aggiuntivo;
- che il progetto di istruzione domiciliare, elaborato e approvato secondo le procedure previste, deve indicare i docenti coinvolti, al di là del solo insegnante di sostegno, e i criteri di individuazione degli stessi, tenendo conto dei principi di inclusività, contitolarità, corresponsabilità;
- che per l’attuazione del progetto è necessaria l’acquisizione della disponibilità alle prestazioni aggiuntive da parte del personale interessato;
- che in mancanza di disponibilità tra i docenti della classe/scuola il dirigente scolastico può reperire personale esterno;
- che l’attivazione di interventii di istruzione domiciliare è subordinata alla disponibilità delle risorse.
Ribadiamo che solo se i provvedimenti adottati risulteranno sostenibili per le scuole e per il personale coinvolto, verrà tutelato l’interesse prioritario delle alunne e degli alunni con disabilità che, per motivi di salute, si trovano nella sfortunata condizione di non poter frequentare la scuola in presenza.
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