Integrazione scolastica per i disabili: ecco le nuove certificazioni
Pubblichiamo il testo della bozza di decreto legislativo sulla certificazione degli alunni disabili in applicazione dell’art.35, comma 7 della L. 289 ( l’ultima legge finanziaria ); testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2003.


Pubblichiamo il testo della bozza di decreto legislativo sulla certificazione degli alunni disabili in applicazione dell’art.35, comma 7 della L. 289 ( l’ultima legge finanziaria ); testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2003.
Vi proponiamo una lettura integrata con gli articoli od i commi della legge 104/92 richiamati espressamente dal testo.
Sui singoli punti:
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la Commissione Medica deputata alla certificazione resta la stessa indicata dalla Legge 104/92 che viene integrata dagli specialisti della patologia fisica, psichica o sensoriale segnalata
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La commissione medica deve operare nei 30 giorni successivi alla richiesta dei genitori
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Gli accertamenti devono essere eseguiti in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico ( la genericità della formulazione è tale da non garantire nessun diritto poiché non è vincolata ai periodi “canonici” in cui si determino degli organici)
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Il verbale della certificazione deve essere codificata in base agli indicatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - ICD10
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Il verbale può contenere un termine per la rivedibilità
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Dopo la certificazione si predispone la diagnosi funzionale che sarà curata dalla unità multiplisciplinare ( composta dal medico specialista nella patologia segnalata, da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali)
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Val la pena di ricordare che la diagnosi funzionale, finalizzata al recupero del soggetto disabile, deve tenere conto delle potenzialità registrabili in ordine agli aspetti cognitivi, affettivo-relazionali, linguistici, sensoriali, motorio-prassici, neuropsicologici e dell’ autonomia personale e sociale
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Il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato, successivi alla diagnosi funzionale, vanno definiti entro il 30 luglio sempre dal gruppo composto dagli operatori sanitari, dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e in collaborazione con i genitori.
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Compete a questo gruppo di lavoro:” la individuazione delle risorse necessarie, ivi comprese la indicazione del numero delle ore di sostegno nonché quelle di eventuale assistenza”.
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I diversi soggetti responsabili del progetto di vita devono adottare le misure di propria competenza per permettere la formazione delle classi ( nessuna data è però qui indicata )
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Per gli alunni già certificati il decreto dispone verifiche e controlli :”con riferimento a ciascuno dei passaggi ai successivi cicli di istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 e, all’interno del primo ciclo, al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado”.
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Resta confermata ed invariata la disposizione della legge finanziaria che sottopone i posti in deroga alla discrezionalità dei Direttori Regionali che possono operare solo sulla certificazione di particolare gravità.
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Minacciosa, infine, l’ultima disposizione che prevede, d'intesa con Conferenza unificata, la ridefinizione organica delle procedure finalizzate alla realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Insomma un testo che appare “ ammorbito” negli aspetti che attengono alla certificazione ( di competenza del Ministro della Sanità) che conserva tutte le inaccettabili rigidità sulla scuola: vaghezza ed incertezza sugli organici; discrezionalità del Direttore Regionale che limita l’autonomia delle scuole e soprattutto “gradua” la gravità delle disabilità, incertezza sulla esigibilità del diritto all’integrazione scolastica. E per di più, ci dicono, questo è solo l’antipasto, visto che ridefiniremo l’integrazione scolastica. Non c’è ragione per essere sereni anche se siamo ancora di fronte ad una bozza.
Roma, 2 ottobre 2003
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