
Il CSPI ha espresso il parere sulle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata
Sostanziali e puntuali i rilievi per una profonda revisione delle indicazioni proposte dal MI.


Nella giornata del 5 agosto 2020 si è riunito in videoconferenza il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per esprimere il parere sullo “Schema di decreto del Ministro dell’istruzione di recepimento delle linee guida recanti le indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39”.
Le linee guida si propongono l’obiettivo di consentire l’avvio delle lezioni in tutti i gradi di scuola a prescindere dalle ulteriori eventuali disponibilità di docenti e, soprattutto, in presenza dei diversi scenari epidemiologici che si potrebbero presentare nei prossimi mesi. Infatti, secondo quanto previsto dal testo, tutte le istituzioni scolastiche dovranno predisporre un “Piano per la realizzazione della didattica digitale integrata”, considerato come una “metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento” per “tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, una modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza”, mentre “in caso di nuovo lockdown”, dovrà essere estesa “agli alunni di tutti i gradi di scuola”.
Il parere affronta il tema della didattica a distanza così come è stata realizzata, in emergenza, nei mesi scorsi per far fronte al blocco delle attività scolastiche causato dall’epidemia da Covid-19 e per garantire una forma di continuità all’azione didattica, rilevando che tale iniziativa veniva assunta in una situazione di estrema difficoltà dovuta alla disomogenea disponibilità di strumentazioni e per una impreparazione all’utilizzo pedagogico della didattica a distanza da parte della comunità scolastica. Il CSPI rileva che le indicazioni fornite dalla nota dipartimentale 388/2020, sono state ritenute troppo prescrittive dalla comunità professionale dei docenti.
Un primo significativo rilievo che il CSPI solleva alla impostazione delle Linee guida è l’aver qualificato la didattica a distanza come modalità complementare alla didattica in presenza, senza averne definito “i fondamenti culturali, normativi, pedagogici e metodologici” e definisce le misure suggerite “del tutto incongrue e immotivate”. Il parere richiama, inoltre, le ricadute sulla prestazione di lavoro che non può essere oggetto di linee guida ministeriali, ma che è materia di negoziazione sindacale.
Il Consiglio rileva, tra l’altro, il riferimento agli orari minimi e massimi della DDI, soprattutto in considerazione del fatto che il tempo scuola previsto dagli Ordinamenti è definito da norme primarie che non possono essere modificate in maniera surrettizia da Linee Guida. Questo aspetto è fortemente collegato agli spazi disponibili, al numero degli studenti nelle aule, ad eventuali orari differenziati per evitare assembramenti e un uso più distribuito dei mezzi di trasporto e, soprattutto, alla effettiva possibilità di ottenere o meno un adeguato numero aggiuntivo di docenti. Non si condivide la possibilità di divisione della classe, parte in presenza e parte a distanza, e la realizzazione della lezione in sincrono: il CSPI le considera scelte poco adeguate didatticamente e tecnicamente non praticabili per la evidente difficoltà delle connessioni di rete di supportare molti collegamenti contemporanei. Il CSPI rileva, inoltre, la mancanza di indicazioni relative alla predisposizione dei PCTO con modalità di didattica a distanza, oltre all’assenza di qualunque riferimento alle attività laboratoriali, che dovrebbero, per definizione, essere realizzate in presenza, soprattutto negli istituti tecnici e professionali per le discipline di indirizzo. Nel parere si chiede, tra l’altro l’eliminazione dell’espressione “I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni loro affidati” perché “gravemente lesiva della normativa vigente che assegna il docente di sostegno alla classe”.
Il parere, inoltre, si sofferma sulla necessità di una intenzionalità pedagogico educativa della didattica digitale che dovrebbe essere considerata uno strumento metodologico da utilizzare all’interno della progettazione didattica, intesa come strategia di insegnamento. In particolare, viene contestata l’espressione in cui si afferma che “la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni”, poiché viene rilevato che la metodologia didattica non è innovativa quando utilizza degli strumenti digitali (può essere addirittura conservativa o restauratrice di pure modalità trasmissive), né la videoconferenza, in quanto tale, favorisce metodologie in cui gli alunni siano più protagonisti. Si rileva, infine, la necessità di predisporre una piattaforma digitale pubblica o, in subordine, di un protocollo nazionale con i gestori privati, finalizzati all’erogazione di contenuti didattici a distanza, per risolvere i problemi di privacy e di sicurezza che al momento ricadono interamente sulla responsabilità dei dirigenti scolastici.
Complessivamente, il CSPI definisce il documento sbilanciato su aspetti formali (non sempre esaustivamente considerati) più che sull’azione didattica. In ragione di ciò il CSPI nel proprio parere ha proposto numerose e dettagliate modifiche al provvedimento, finalizzate ad affrontare le significative criticità indicate e gli aspetti fortemente problematici presenti nell’articolato.
Per una lettura completa delle osservazioni del CSPI si rinvia all’allegato.
Il parere è stato approvato all’unanimità.
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