I sindacati scuola intervengono a difesa del salario dei lavoratori e dell'autonomia della contrattazione
L'uso dei fondi contrattuali spetta ai Dirigenti ed alle RSU. Richiesta di intervento da parte di FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals-Confsal.


Pubblichiamo di seguito la lettera unitaria a firma dei segretari generali di FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals-Confsal inviata il 10 aprile 2008.
Roma, 11 aprile 2008
_________________
FLC Cgil - Cisl scuola - Uil scuola - Snals-Confsal
Roma, 10 aprile 2008
Prot. n. 152/2008
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Dott. Giuseppe Cosentino
Ministero Pubblica Istruzione
Al Capo Dipartimento per la
Programmazione Ministeriale Bilancio,
Risorse Umane, Informazione
Dott. Emanuele Barbieri
Ministero Pubblica Istruzione
Al Direttore Generale Direzione
per il Personale Scolastico
Dott. Luciano Chiappetta
Ministero Pubblica Istruzione
Al Direttore Generale per la
Politica Finanziaria e per il Bilancio
Dott.ssa Maria Domenica Testa
Ministero Pubblica Istruzione
Oggetto: Contrattazione integrativa di scuola: l’uso dei fondi contrattuali spetta ai Dirigenti ed alle RSU. Richiesta di intervento.
È stato segnalato da più parti che alcuni revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia,si rifiutano di procedere alla certificazione degli oneri dei costi dei contratti integrativi laddove si prevede l’utilizzo nel fondo di istituto delle economie degli anni precedenti.
A parere di questi revisori tale utilizzo, previsto in taluni contratti integrativi, sarebbe illegittimo in quanto non più richiamato esplicitamente dal Ccnl del 29 novembre 2007.
Questo rilievo è invasivo dell’autonomia delle parti negoziali ed è privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Ciò alla luce delle considerazioni che seguono:
Il CCNL 2007 ha introdotto norme chiare e cristalline sul controllo dei revisori dei conti in materia di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa.
Questo controllo, da farsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della pre-intesa, è strettamente limitato alla verifica sulla compatibilità dei costi e si attua ai sensi dell'art 48 D. Lgs 165/01 e cioè nel rispetto dei vincoli di bilancio.
I revisori dei conti, quindi, non danno parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, ma devono limitarsi a verificare solo se i costi contrattuali sono compatibili con le previsioni di spesa inserite nel Programma Annuale. Così prevedono le norme di legge e le norme contrattuali.
Inoltre, l’utilizzo dei fondi contrattuali (vedi C.M. 151/2007) sul Programma Annuale è vincolato perché attiene a spese giuridicamente definite dal contratto nazionale , come è per il salario accessorio del personale. E questa regola non può che valere anche per le relative economie.
Infine, è bene ricordare che in base al regolamento sull’autonomia scolastica richiamato anche dal D.M. 21/2007, l’uso e la destinazione dei finanziamenti sono una scelta autonoma delle singole istituzioni scolastiche. Ed esse possono ben decidere di utilizzare le somme del Contratto per progetti futuri avendo come unico vincolo quello dell'utilizzo a beneficio del personale e non quello temporale a base annua.
In conclusione:
-
I revisori dei conti non possono intervenire sull’utilizzo dei fondi contrattuali perché il loro uso è giuridicamente definito dai contratti che li destina al salario accessorio del personale della scuola
-
L’utilizzo delle economie, se non vincolate, è una decisione delle scuole che allocano autonomamente (art. 21, comma 5, legge 59/97) le risorse nel Programma Annuale che, lo ricordiamo, si approva anche con il parere contrario dei revisori.
Con la presente si chiede un autorevole intervento affinché venga ripristinata la legittimità operativa alle istituzioni scolastiche nella contrattazione integrativa.
Distinti saluti.
Enrico Panini - Francesco Scrima - Massimo Di Menna - Marco Paolo Nigi
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