I nuovi coefficienti dell’assegno di sede
Le fonti normative sul trattamento economico del personale scolastico in questione traggono origine dal DPR 18/1967 (parte III), dal DPR 215/1967,dal D.Lgs 297/94, integrato e modificato dal D.Lgs 62/1998, ( articoli dal 657 al 672).
1. L’assegno di sede: quando e come. Le fonti normative sul trattamento economico del personale scolastico in questione traggono origine dal DPR 18/1967 (parte III), dal DPR 215/1967,dal D.Lgs 297/94, integrato e modificato dal D.Lgs 62/1998, ( articoli dal 657 al 672).
L’assegno di sede rappresenta la principale provvidenza economica che spetta al dirigente, al docente e al personale ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche, culturali e accademiche all’estero.
L’assegno di sede viene corrisposto al lavoratore dal giorno in cui assume servizio e fino al giorno di cessazione dal servizio all’estero.
L’assegno di sede viene erogato con periodicità mensile per dodici mensilità e sostituisce, per quanto riguarda il trattamento economico metropolitano, quanto percepito dal lavoratore a titolo di Indennità Integrativa Speciale, comunemente chiamata contingenza. Pertanto il lavoratore continuerà a percepire dall’Amministrazione di provenienza il solo stipendio, in quanto l’assegno di sede non ha carattere retributivo ma rappresenta un’indennità “intesa a sopperire alle maggiori spese derivanti dal soggiorno all’estero”.
L’erogazione dell’assegno di sede viene mantenuta, ridotta o sospesa, a seconda della posizione del lavoratore per effetti giuridici e contrattuali
a) viene mantenuto totalmente nei casi:
di malattia fino al 45° giorno;
di astensione obbligatoria per l’intero periodo;
di ferie (giorni 48) e recupero festività soppresse (giorni 4) per un totale di 52 giorni lavorativi, comprensivi dei 6 giorni di ferie da usufruire durante l’attività didattica; la settimana lavorativa va dal lunedì al sabato;
di esonero dal servizio per attività autorizzate di aggiornamento (giorni 6);
di permesso per lutto (giorni 3);
di permesso sindacale;
di permesso elettorale (giorni 3 comprensivi dei viaggi);
di permesso per viaggi di servizio e trattenimento in servizio ( 10 giorni).
b) L’assegno di sede è ridotto al 50% nei casi:
di permesso per motivi personali e familiari (giorni 3).
c) Non si ha diritto all’assegno di sede nei casi:
di astensione facoltativa;
di malattia oltre il 45° giorno e fino al 60° giorno;
di permesso per matrimonio (15 giorni);
di permessi altri previsti dal contratto e dalla legge.
Nel periodo di sospensione dell’assegno di sede, nella retribuzione viene ripristinata l’indennità integrativa speciale.
2. Il calcolo dell’assegno di sede. L’ammontare dell’assegno di sede è costituito da un importo tabellare base, distinto per qualifica, a cui si aggiungono dei moltiplicatori, coefficienti di sede e maggiorazioni di rischio e di disagio, determinati dalla Commissione Permanente di Finanziamento.
Nel comma 9, dell’art.27 del D.Lgs del 27 febbraio 1998, n. 62 - che ha modificato l’art. 658 del D.Lgs 297/94 - vengono determinati gli assegni base su cui procedere per l’individuazione dell’assegno di sede. A titolo esemplificativo riportiamo gli assegni base solo di alcune qualifiche:
docente di scuola materne ed elementare, docenti diplomati e responsabile amministrativo euro 570,68;
docente di scuola media euro 594,44;
lettore euro 599,09;
Assistente amministrativo euro 490,12.
Dall’assegno base per arrivare a determinare l’assegno di sede si procede nel seguente modo, precisando che si hanno due tipologie:
A) sede di servizio con percentuale di rischio o disagio pari a zero: (assegno base x coefficiente di sede) + assegno base = assegno di sede;
Esempio: docente elementare in servizio a Londra assegno base euro 570,68, coefficiente sede 7,212, per cui (570,68 x 7,212+ 570,68) = 4686,4221 euro assegno di sede.
B) sede di servizio con percentuale di rischio e disagio superiori a zero: (assegno di sede + maggiorazione percentuale di rischio e disagio) = assegno di sede complessivo.
Esempio: lettore in servizio in Congo: assegno base 599,09, coefficiente di sede 6,073, percentuale rischio e disagio 77%: per cui | (599,09 x 6,073 + 599,09 = 4237,36) + (4237,36 x 0,77) | = 7500,12 euro.
Ovviamente i trattamenti in questione sono considerati al lordo delle trattenute. Pubblichiamo di seguito il decreto interministeriale ricordando che le variazioni sono evidenziate in grassetto.
Roma, 17 marzo 2003
______________________________
Ministero degli Affari Esteri
Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
di concerto con
l'Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti
del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
VISTO il D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 ed in particolare gli articoli Il e 23
VISTA la legge 25 agosto 1982, n. 604;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTO I'art. 2 del D.I. n. 3106 del 28 aprile 1979, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 1979, reg. 740, fg. 393, con il quale è stata stabilita la validità di tutti i provvedimenticoncernenti i rapporti fissi di ragguaglio tra la lira e le valute per la corresponsione delle competenze ed il pagamento dei contributi, rimborsi e indennità al personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio all'estero, anche per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero;
VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolare l'articolo 658, modificato dall'art. 27 del D.L.vo del 27 febbraio 1998 n. 62, che ha innovato in materia di disciplina del trattamento economico per il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane all’estero introducendo nuovi parametri per la determinazione degli assegni di sede all’Estero;
CONSIDERATO il Regolamento C.E. n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione della moneta unica europea dal 1° gennaio 2002;
VISTO il D.M. 15 giugno 2001 n. 033/1705, con il quale è stato definito il controvalore in Euro delle indennità base mensili da utilizzare per il calcolo degli assegni. di sede per il personale scolastico in servizio all’estero dal 1° gennaio 2002;
VISTO il D. I. n. 260/3780 del 24.06.2002, in corso di perfezionamento, con il quale sono stati fissati i coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico di ruolo in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali alI' estero, con decorrenza 1° gennaio 2003 ;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente di Finanziamento di cui al1' art. 172 del D.P.R. 5 gennaio 1967, nella seduta del 12 dicembre 2002;
RAVVISATA inoltre l' opportunità di avere una visione globale dei coefficienti di sede attualmente in vigore, nell'attuale D.I. vengono evidenziati in grassetto solo quelli modificati a seguito del parere espresso dalla predetta C.P.F.;
DECRETA
ART. 1
Con decorrenza 1° gennaio 2003 le competenze, indennità, contributi e rimborsi di cui all'art. 209, primo comma, del D.P.R. n. 18/67 spettanti al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all’ estero saranno corrisposte interamente in Euro.
ART: 2
I coefficienti di sede e le percentuali di maggiorazione per rischio e disagio per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero sono fissati come segue, con decorrenza 1° gennaio 2003:
ART.3
Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.
Roma, 30 dicembre 2002
IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
L 'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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