
Handicap: due nuove sentenze sul diritto all’integrazione
Ancona: dalla stessa città due diverse sentenze riconfermano il diritto al sostegno all’integrazione degli alunni disabili.


Questa volta siamo ad Ancona dove i genitori di una ragazza, iscritta in prima media, rivendicano la necessità che, per la patologia di cui è portatrice, sia seguita dall’insegnante di sostegno per le stesse ore degli anni scolastici precedenti. La scuola, nella memoria difensiva, giustifica la riduzione delle ore di sostegno con il fatto che l’alunna è seguita per 18 ore settimanali dall’assistente comunale per l’autonomia.
Il giudice condanna l’amministrazione scolastica sostenendo che il “diritto all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà connesse alla situazione di svantaggio.” Il diritto all’integrazione opera quindi indipendentemente dalla presenza dell’assistenza per l’autonomia, e l’amministrazione non può affievolire le conoscenze acquisite né il grado di socializzazione raggiunta.
La seconda sentenza interviene in un caso più complesso. Si tratta di un alunno che necessita, oltre che di sostegno e di assistenza all’autonomia, anche di personale paramedico all’interno scuola per la somministrazione di farmaci salvavita. Il ricorso – anch’esso rigettato - è proposto dalla ASL che dubita che possa decidere il giudice ordinario intervenendo sulla valutazione spettante alla amministrazione.
Anche in questo caso il giudice rivendica la propria pertinenza, forte anche delle sentenze già emesse, trattandosi del diritto soggettivo sia all’integrazione scolastica che alla salute di un minore. Di fronte allo spessore di questi diritti il giudice ha “il potere di imporre alla pubblica amministrazione il comportamento da adottare per evitare l’affievolimento di un interesse legittimo del diritto soggettivo assoluto all’istruzione scolastica, all’integrazione sociale ed alla salute attribuito dall’ordinamento all’allievo disabile e costituzionalmente tutelato nell’ambito dei diritti inviolabili della persona. “
Insomma il giudice ha il dovere di eliminare il pregiudizio arrecato da un comportamento della pubblica amministrazione quando leda un diritto fondamentale delle persone.
Due sentenze particolarmente significative perché assumono le responsabilità dei diversi soggetti istituzionali responsabili del progetto di vita della persona diversamente abile. La scuola, l’ente locale e la ASL devono intervenire, ognuno per le proprie competenze, per assicurare una piena integrazione.
Altre due sentenze che non ammettono mezze misure, né giustificazioni banali tese a scaricare su altri le proprie responsabilità istituzionali: concretizzare i diritti fondamentali della persona all’educazione, all’istruzione, alla salute è dovere di tanti. Occorre assolverlo.
Roma 1 luglio 2005
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