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Handicap: bozza di decreto

Una bozza del Decreto annunciato dal comma 7 dell’art. 35, quello che propone la revisione dei criteri di certificazione dell’handicap per l'integrazione scolastica.

25/03/2003
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Ecco apparire, come era previsto nella legge finanziaria, una bozza del Decreto annunciato dal comma 7 dell’art. 35, quello che propone la revisione dei criteri di certificazione dell’handicap per l'integrazione scolastica.

La bozza circola da alcuni giorni in rete tra gli addetti che ne discutono, propongono emendamenti e molto si interrogano sul senso profondo della proposta; ovviamente nessun componente del Governo, visto che il decreto nasce nel Consiglio dei Ministri, ha ritenuto doveroso informare le organizzazioni sindacali, né confederali che di categoria.

La finanziaria, come ricorderete, individua come destinatari delle attività di sostegno i soggetti definiti dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/ 92 che recita testualmente:" è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

Tutta la bozza ruota intorno alla composizione della commissione che deve accertare la disabilità " un medico o un pediatra in relazione alla età degli alunni (?) , uno specialista della minorazione, uno specialista della riabilitazione".

Come avevamo sospettato fin dall' emanazione della finanziaria, scompaiono i riferimenti agli ICDH elaborati alla Organizzazione Mondiale della Sanità ed il testo propone che la commissione, in caso di handicap "particolarmente gravi", lo evidenzi sulla base di ignote "classificazioni scientifiche comprese in un apposito repertorio". Quale sia il riferimento è del tutto omesso.

La bozza del decreto è accompagnata da una illuminante nota, prodotta dall'Ufficio Legislativo del MIUR e protocollata il 27 febbraio, che propone " in luogo del neuropsichiatra infantile, un medico, anche non specializzato, o un pediatra, in relazione all'età degli alunni e, in luogo dello psicologo, uno specialista della riabilitazione".

Il testo che pubblichiamo, dunque, ha recepito già la proposta dell'ufficio legislativo del MIUR, eliminando le competenze specialistiche dalla commissione e delineando così una diagnosi molto più superficiale, che si limiti ad accertare al massimo il danno, ciò che non funziona nei bimbi e nei ragazzi che vanno a scuola.

E' evidente allora che il riferimento alla diagnosi funzionale, cioè ai livelli di funzionalità della persona disabile per giungere alla progettazione delle attività didattiche più opportune, è solo formale.

Di conseguenza si affievolisce anche il profilo dinamico funzionale, che ha finora permesso il raccordo tra la situazione sanitaria e riabilitativa dell’alunno con le esperienze didattiche e familiari, è questo strumento che finora ha permesso la definizione degli obiettivi, delle attività, delle tecniche e dei materiali utilizzabili per la realizzazione del progetto educativo individualizzato in relazione ai bisogni concreti di ogni alunno.

Il testo inoltre affida alla scuola, sulla base della certificazione, il compito di determinare le ore di sostegno necessarie ma gli organici ( e le possibili deroghe) sono definitivamente in capo al Direttore Regionale!

Tutta la cultura dell'integrazione affermata dalla Legge 104 è , nei fatti, negata : nessun riferimento agli accordi di programma ed alla collaborazione tra i soggetti che a vario titolo seguono l'inserimento pieno dei disabili.

Sarebbe stato invece opportuno e coerente che, accertata la disabilità, la ASL, la scuola, gli Enti Locali e i genitori insieme valutassero tanto la quantità di ore di sostegno necessarie per la crescita e l'autonomia dei bambini quanto il tipo di assistenza di cui potrebbe necessitare così da realizzare pienamente il PEI.

Pubblicare questa bozza di decreto rappresenta per la Cgil Scuola uno dei modi per aprire il dibattito intorno ad un problema così delicato: chiediamo alle associazioni dei disabili, al mondo della scuola, ai professionisti della salute di far sentire la propria voce e di far pesare le esperienze maturate.

L'applicazione piena dei contenuti dell'articolo 1 della Legge 104/92 rappresenta ancora il dettato da rispettare per attuare, anche meglio di quanto si sia fatto finora, l'integrazione scolastica dei disabili mettendo insieme le diverse competenze e responsabilità.

"La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata." (art. 1, legge 104 del 1992).

Roma, 25 marzo 2003

bozza del Decreto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 sulla riforma dell’organizzazione del Governo;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347 relativo al regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, testo unico della scuola;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n.3 concernente modifiche al titolo V della Costituzione;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289, ed in particolare gli articoli 35, comma 7 e 94, recanti indicazioni e disposizioni in materia di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, con particolare riguardo agli accertamenti collegiali relativi alla individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ed in particolare l’articolo 3, comma 1;

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, con particolare riferimento all’articolo 40, recante i principi generali dell’integrazione scolastica;

RITENUTO di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 7 della citata legge n.289/2002;

VISTA l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 78 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

SU PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute;

D E C R E T A

Art. 1- Individuazione dei soggetti in situazione di handicap

1. Sono destinatari delle attività di sostegno degli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’individuazione dell’alunno come persona in situazione di handicap avviene sulla base di accertamenti collegiali disposti dall’Azienda Sanitaria Locale:

2. Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà parentale, presentano apposita richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati, dandone notizia alla istituzione scolastica.

3. I genitori degli alunni possono avanzare richiesta per la individuazione della situazione di handicap anche per il tramite del medico di base o dello specialista nella patologia specifica o allo psicologo, operanti in regime d convenzione con la Azienda Sanitaria Locale. Della richiesta suddetta i genitori o chi esercita la potestà parentale danno notizia alla scuola di appartenenza degli alunni.

4. Il dirigente scolastico, in caso di inerzia dei genitori, può interessare i servizi sociali per la attivazione degli interventi da parte della Azienda Sanitaria Locale competente, dandone contestuale comunicazione alla famiglia o agli esercenti la potestà parentale.

5. Ai fini degli accertamenti collegiali di cui al comma 1 e delle conseguenti certificazioni viene costituita una apposita commissione della quale fanno parte:

1) un medico, anche non specializzato, o un pediatra, in relazione all’età degli alunni;

2) uno specialista della minorazione;

3) uno specialista della riabilitazione;

4) ……..

6. Gli accertamenti collegiali devono essere effettuati in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. (da definire d concerto con il Ministero della Salute)

7. All’accertamento collegiale possono presenziare i genitori o chi esercita la potestà parentale sugli alunni, con l’assistenza del medico di fiducia.

8. La commissione, nei casi in cui accerti l’esistenza di situazioni di handicap particolarmente gravi, evidenzia nella conseguente certificazione, unitamente alla tipologia dell’handicap, tali gravità sulla base di classificazioni scientifiche comprese in un apposito repertorio.

9. La commissione, contestualmente alla certificazione della situazione di handicap, provvede alla redazione della diagnosi funzionale dell’alunno ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge n.104 del 5 febbraio 1992 e dell’articolo 3 dell’Atto di indirizzo approvato con D.P.R. 24 febbraio 1994. Con la diagnosi funzionale sono individuate, oltre alla situazione di handicap, anche le capacità e le potenzialità educative e formative sviluppabili nell’integrazione.

Arti. 2 - Attivazione delle forme di sostegno

1. L’istituzione scolastica provvede, sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale conseguenti agli accertamenti di cui all’articolo 1, all’individuazione del numero delle ore di sostegno e all’attivazione degli adempimenti finalizzati all’assegnazione dello stesso.

2. Dopo un primo periodo di inserimento scolastico dell’alunno, la commissione di cui all’articolo 1, i docenti curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la potestà parentale, procedono, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge n.104/1992 e dell’articolo 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, alla elaborazione del profilo dinamico funzionale dell’alunno.

3. Per quanto concerne la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 della citata legge n.104/1992 e all’articolo 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994.

4. Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza ed alla organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati e dell’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.

Art. 3 - Situazioni di handicap particolarmente gravi ed autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga

1. L’autorizzazione dell’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289 è disposta, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base della certificazione di cui all’articolo 1.

2. La situazione di particolare gravità degli alunni affetti dalla sindrome di Down, di cui all’articolo 24, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289,è dichiarata a norma dello stesso comma 3, dalle competenti commissioni mediche o dai rispettivi medici di base, dietro presentazione della richiesta corredata del cariotipo, con esenzione da successive verifiche e controlli.

3. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale autorizza l’istituzione di posti di sostegno in deroga, assicurando comunque ogni garanzia per gli alunni in situazioni di handicap di cui all’articolo 3 della legge n.104/1992.

4. I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con l’obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale fabbisogno le risorse di personale e di utilizzare le medesime risorse secondo la destinazione propria.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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