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Esami di stato: fine di un privilegio per i privatisti esterni?

Tra gli emendamenti governativi al disegno di legge sui contratti di disponibilità, la Camera approva un articolo per porre fine all’assurdo privilegio di quei candidati esterni che potevano andare all’esame di stato senza passare per l’ammissione.

22/10/2009
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Alcuni giorni fa il MIUR ha emanato una circolare sulla presentazione delle domande per gli esami di stato da parte degli alunni delle classi terminali. In calce a queste disposizioni il Ministero ha segnalato la novità per cui quest’anno per l’ammissione all’esame occorre avere la sufficienza in tutte le discipline. E’ un ulteriore giro di vite dopo che lo scorso anno scolastico per l’ammissione era condizionata dall’avere almeno la media del 6 e dopo la restaurazione dell’ammissione nel 2008.

La progressiva introduzione di questi “ostacoli” non è stata priva di effetti sulla selezione: sommando ammissione ed esami si è passati dal 3% del 2007, quando non era prevista l’ammissione, al 6% del 2008, al 9% del 2009.

Se non che in questi tre anni c’è stata una parte di candidati agli esami di stato che ha potuto ignorare tranquillamente l’ammissione e i suoi “ostacoli”: i candidati esterni con promozione all’ultimo anno. Per loro ha continuato ad essere valida la norma che dal 1997 permetteva di accedere senza ammissione. Una palese ingiustizia, da parte nostra a lungo denunciata, tanto più iniqua se si pensa che essa è stata applicata a candidati esterni, sottratti ad ogni controllo, mentre agli interni, sotto controllo continuo della scuola non venivano risparmiati gradi successivi di difficoltà.
Si aggiunga che questa situazione in questi anni poteva dare luogo ad un fenomeno di aggiramento dell’ammissione: a metà marzo l’alunno che prevedeva la non ammissione poteva ritirarsi e presentarsi come privatista esterno. Una possibilità che sottolinea ancor di più la situazione paradossale di questo vero e proprio privilegio e di una vera e propria disparità di trattamento che solo per caso sembra non aver costituito ragione per un ricorso da parte di alunni non ammessi all’esame.

Articoli di correzione erano stati introdotti in alcuni disegni di legge, ma la fretta di attuarli in altre parti trasformandoli in decreti, ha portato sempre allo stralcio di questo argomento.

Ieri sera questa correzione è stata approvata dalla Camera dei Deputati tra gli emendamenti che il governo ha aggiunto al testo sui contratti di disponibilità. Ora la parola passa all’altro ramo del Parlamento.

Fosse che fosse la volta buona!

Testo dell’emendamento approvato dalla Camera
Art. 1-bis. - (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato). - l. Dopo il primo periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.»

Roma, 22 ottobre 2009

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