
Esami di Stato I ciclo: le indicazioni del MIUR per il 2018/2019
Recepite le nuove norme sulla presidenza della commissione e docente collaboratore del dirigente scolastico.


Con nota 5772 del 4 aprile 2019 del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici sono state fornite ulteriori indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze per l’anno scolastico 2018/2019.
Funzione di Presidente della Commissione di esame
La funzione di presidente è svolta ordinariamente dal dirigente scolastico preposto dell’istituzione scolastica (DM 741/27 art. 4 comma 3).
In caso di assenza o impedimento o di reggenza le funzioni di presidente della commissione d'esame sono assegnate ad un docente collaboratore.
Il DM 183/19 ha stabilito che
- tra i motivi di impedimento è l’eventuale nomina del Dirigente Scolastico quale Presidente di Commissione per l’esame conclusivo del II ciclo
- il docente collaboratore a cui viene assegnato la funzione di Presidente della Commissione, non deve necessariamente appartenere al ruolo della scuola secondaria di I grado.
Prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)
Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Non sono previste, invece, misure dispensative.
Prove INVALSI
Le prove nazionali di italiano, matematica e inglese si svolgono nel periodo compreso tra il 10 e il 18 aprile 2019 secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica.
Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, sono individuati strumenti compensativi e/o misure dispensative in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, nel PEI e nel PDP.
In particolare
- per gli alunni con disabilità certificata, ove non fossero sufficienti gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, il consiglio di classe può disporre di specifici adattamenti alla prova (comunque cartacea) o l’esonero da una o più prove
- per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. La prova di Inglese non sarà sostenuta se la certificazione del DSA prevede l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere o la dispensa dalla prova scritta alle lingue straniere.
Coloro che sono dispensati da una o più prove INVALSI o sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la certificazione delle competenze rilasciata dall’INVALSI. Sarà compito del consiglio di classe integrare in sede di scrutinio finale la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati nel percorso didattico.
Non possono essere previste, invece, misure dispensative.
Ricordiamo che pur essendo ininfluente ai fini dell’ammissione all’Esame, il risultato conseguito delle prove INVALSI, espresso in forma descrittiva, verrà inserito nel curriculum dello studente.
Certificazione delle competenze
Le scuole continueranno ad utilizzare i modelli di certificazioni allegati dal DM 742/17 in attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee previste dalla Raccomandazione dell’Unione Europea adottata il 22 maggio 2018.
Normativa di riferimento
- DLgs 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)
- DM 741/17 (Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione)
- DM 742/17 (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione)
- Nota 1865/17 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione)
- Nota 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative)
- Nota 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti).
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