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Edifici scolastici: i sindaci hanno l’obbligo di interromperne l’utilizzo in assenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge

La Cassazione annulla un’Ordinanza con cui il Tribunale consentiva il funzionamento di un plesso scolastico pur in presenza di un insufficiente indice di sicurezza antisismica.

12/01/2018
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Con una sentenza del 14 novembre 2017, depositata l’8 gennaio scorso, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica di Grosseto contro l’Ordinanza del Tribunale di Grosseto che aveva revocato il sequestro preventivo di un plesso scolastico disposto dal GIP, per mancanza del requisito minimo di idoneità sismica.

Al Sindaco era stato contestato di aver sottovalutato, unitamente all’assessore ai lavori pubblici e al dirigente dei servizi tecnici, l’esito del certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto nel 2013, che aveva registrato una inadeguatezza minima rispetto al rischio sismico (il valore registrato risultava pari allo 0,985, più basso rispetto al valore 1 indicante l’assenza di criticità in caso di terremoto).

Accogliendo la richiesta di riesame proposta dal Sindaco, il Tribunale aveva revocato il sequestro, motivando la decisione con l’insussistenza di un pericolo concreto ed attuale di crollo, derivante ragionevolmente dalla considerazione che nel plesso si era regolarmente svolta l’attività scolastica ininterrottamente dagli anni sessanta.

La Cassazione, con una sentenza molto significativa nel merito, sottolinea che il Tribunale del riesame era incorso in una erronea applicazione della legge perché il pur minimo rischio sismico rilevato dal certificato di idoneità statica si configura come assenza del requisito minimo di sicurezza sismica e giustifica il sequestro preventivo disposto dal GIP.

La sentenza richiama la responsabilità esclusiva degli Enti Locali in materia di interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolastici e dà ragione all’insistenza con la quale, come FLC CGIL, abbiamo sostenuto, anche con il documento presentato nel corso dell’audizione sui ddl Pellegrino (dl c. 3830) e Carocci (dl c. 3963) sulla responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza, che è necessario che le responsabilità in capo ai dirigenti scolastici siano declinate con chiarezza, siano riferite esclusivamente alla gestione delle attività scolastiche e siano chiaramente distinte da quelle relative alla sicurezza degli edifici, di esclusiva pertinenza dell’ente locale proprietario.

Siamo infatti convinti che una chiara e definitiva attribuzione delle competenze in materia di sicurezza possa contribuire all’assunzione da parte dei decisori politici, sia a livello nazionale che locale, della piena responsabilità sulla problematica della vetustà e inadeguatezza degli edifici scolastici.

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