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Domande di part-time nella scuola a.s. 2020/2021. Scadenza il 15 marzo 2020

Entro questa data, gli interessati possono presentare istanza per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la variazione dello stesso o per il rientro a tempo pieno.

02/03/2020
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Il 15 marzo 2020 è il termine massimo per presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Tale scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio per la successiva trasmissione agli Uffici Scolastici territorialmente competenti.

Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno. Eventuali richieste di rientro anticipato a tempo pieno, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Chi è già in regime di part time e intende modificare l’orario di servizio, deve presentare apposita richiesta entro la medesima scadenza.

Da parte dell’UST seguirà la pubblicazione dell’elenco degli autorizzati.

Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Nel modello va indicata la modalità di richiesta e cioè:

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità)

nonché la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel numero di ore richiesto per ciascuna classe come previsto dal piano orario degli ordinamenti.

I modelli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici Regionali, cui occorre fare specifico riferimento. Stessa attenzione deve essere prestata per una possibile proroga della scadenza al 16 marzo (vedi Emilia Romagna), tenuto conto che il 15 marzo è giorno festivo.

La normativa vigente è: il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca firmato il 19 aprile 2018, il Decreto legislativo 81/15 e, in via permanente, la OM 55/1998.

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