Anno di formazione e prova per i docenti neo-immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e Percorso annuale FIT
Tabella di confronto dei due percorsi.


Per la prima volta in questo anno scolastico le procedure atte all’assolvimento dell’anno di prova seguono due percorsi distinti:
- il primo riguarda i docenti assunti a tempo indeterminato da GAE o da concorso 2016 (DD 105/16 - scuola dell'infanzia e primaria - DD 106/16 - scuola secondaria - DD 107/16 -sostegno) e i docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo
- il secondo riguarda i docenti che accedono ad un percorso annuale FIT dalle Graduatorie Regionali di Merito del concorso 2018 (DDG 85/2018 - scuola secondaria).
L’anno di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo è regolamentato dal DM 850/15 e dalla nota MIUR 35085 del 2 agosto 2018.
Il percorso annuale FIT invece è disciplinato dal DM 984/17 e dalla nota MIUR 41693 del 21 settembre 2018.
Riassumiamo in uno schema il funzionamento dei due percorsi:
Anno di prova e formazione |
Percorso annuale FIT |
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Contratto e condizioni economiche e giuridiche |
Contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica o solo giuridica (a seconda che l’assunzione in ruolo preceda o sia successiva al 31 agosto). |
Rapporto a tempo determinato con Contratto al 31 agosto. |
Differimento presa servizio (decorrenza giuridica e non economica) |
È possibile svolgere il periodo di formazione e prova presso l’istituzione scolastica dove si presta servizio con supplenza annuale o al 30 giugno, purché sia su medesimo posto o classe di concorso affine a quella dell’assunzione a tempo indeterminato. |
Non è previsto il differimento, ma per i candidati in posizione utile collocati nelle graduatorie di merito del concorso pubblicate entro il 31 dicembre è previsto l’accantonamento del posto (vedi notizia). |
Requisiti di servizio per il superamento |
180 gg di servizio (comprendono tutte le attività connesse al servizio, esami, scrutini e periodi di sospensione delle lezioni) di cui 120 gg di attività didattica (comprendono i giorni di effettivo insegnamento, attività progettuali, formative e collegiali)
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180 gg di servizio di cui 120 gg di attività didattica
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Eventuale rinvio dell’anno di formazione e prova o percorso annuale FIT |
Il rinvio è possibile se il docente nell'anno scolastico di prova non ha prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti (180 gg + 120 gg) (Dlgs 297/94, art. 438 c. 5). |
Il rinvio è possibile quando ricorrono le tutele previste dalla legge: maternità, paternità e gravi malattie. |
Valutazione negativa del periodo di prova |
In caso di esito sfavorevole della prova è possibile effettuare un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile. |
Il contratto è risolto alla scadenza e il percorso annuale FIT non è ripetibile. |
Durata del percorso - impegni orari - attività formative |
Durata complessiva 50 ore:
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Tutor |
È designato dal DS, sentito il collegio dei docenti, tra gli insegnanti della stessa disciplina/area disciplinare/tipologia di cattedra. Un tutor segue massimo tre neo-assunti. |
È designato dal DS, sentito il collegio dei docenti, tra gli insegnanti della stessa disciplina/area disciplinare/tipologia di cattedra. Un tutor segue massimo tre neo-assunti. |
Colloquio finale |
Avviene nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico. L’assenza al colloquio, anche se non motivata da impedimenti improrogabili non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per motivi inderogabili è possibile solo 1 volta. |
Avviene nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico. Il colloquio può essere rinviato una sola volta per gravi motivi di salute e negli altri casi previsti dalla legge e deve comunque svolgersi entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’assenza al colloquio non motivata comporta il mancato superamento del percorso. |
Comitato di valutazione (L107/15 comma 129 punto4) Commissione di valutazione (Dlgs 59/17 art.13 comma 2) |
Il Comitato di valutazione esprime un parere obbligatorio ma non vincolante per il DS ai fini del giudizio finale e del provvedimento di conferma in ruolo. |
La Commissione di valutazione esprime con propria delibera il superamento dell’anno FIT. |
Eventuale domanda di trasferimento |
Può essere fatta durante l’anno di prova, sulla base delle previsioni del CCNI sulla mobilità. |
I docenti potranno partecipare alla mobilità solo nell’a.s. successivo a quello del FIT, quando cioè gli interessati avranno un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre. |
Domanda di ricostruzione di carriera |
Si presenta l’istanza solo dopo aver superato l’anno di prova, quindi entro il 31 dicembre dell’a.s. successivo a quello di formazione e prova. |
Si presenta l’istanza solo dopo aver superato il terzo anno FIT, quindi entro il 31 dicembre dell’a.s. successivo a quello di formazione e prova. |
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