
Informativa al ministero sul contingente delle assunzioni dei dirigenti scolastici
Autorizzate dal MEF solo 317 assunzioni. In corso la ricognizione delle disponibilità nelle regioni all’esito della mobilità interregionale. Nessuna apertura sulle dimensionate ex legge 178 che non entrano nel contingente. Entro la prima settimana di agosto il via alla procedura di scelta della regione.


Si è appena concluso l’incontro in videoconferenza convocato dal Ministero dell’Istruzione nel primo pomeriggio di oggi, 20 luglio, per fornire alle OO.SS. rappresentative dell’Area Istruzione e Ricerca i dati relativi al contingente delle assunzioni di dirigenti scolastici autorizzate dal MEF.
In apertura dell’incontro l’amministrazione ha reso noto ai presenti di aver ricevuto dal MEF l’autorizzazione ad assumere su 317 posti a cui si aggiungono 44 trattenimenti in servizio per un totale di 361 posti complessivi.
Non sono certo questi i numeri che i vincitori di concorso ancora in attesa di incarico si aspettavano, dopo che la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del dl 36/2022 ha introdotto la possibilità di utilizzare per i prossimi due anni scolastici le sedi normo-dimensionate temporanee (tra 500 e 600 alunni e 300-400 nelle sedi dei comuni montani) per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici e per le assunzioni, purché non vengano a determinarsi situazioni di esubero al termine del biennio 2022/23 – 2023/24.
Le sedi sono così entrate nel calcolo della percentuale dei posti destinati alla mobilità interregionale (innalzata al 60% per il prossimo triennio dalla legge 28 marzo 2022, n.25 di conversione del dl 4/2022) ma, come abbiamo appreso durante l’incontro, non saranno comprese nel contingente delle assunzioni dei dirigenti scolastici a causa del veto del MEF, sul quale non ci è stata fornita alcuna motivazione.
La posizione della FLC CGIL
Riteniamo insussistente il rischio che l’utilizzazione di ulteriori 228 sedi (tante ne servirebbero ad assumere tutti i 501 vincitori ancora presenti nella graduatoria nazionale e i 44 della graduatoria del concorso regionale Campania) possa determinare al termine del prossimo biennio situazioni di esubero, al netto dei pensionamenti previsti.
Consideriamo perciò la decisione del MEF:
- contraria all’interesse pubblico di assegnare ad ogni istituzione scolastica autonoma un dirigente scolastico titolare, evitando il ricorso alle reggenze
- lesiva del diritto dei vincitori di concorso ad avere un incarico dirigenziale in presenza di posti vacanti e disponibili a tutti gli effetti, come riconosciuto da una legge.
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