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Deleghe legge 107/15: “Promozione dell’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità”, il nostro commento

In una scheda il contenuto del decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 e il nostro commento. In allegato il testo ufficiale e il fascicolo sulle otto deleghe

31/05/2017
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Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. Successivamente nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi. Leggi la notizia.

Qui di seguito uno specifico approfondimento sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Scarica il fascicolo completo

I contenuti

L’inclusione scolastica riguarda le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti rispetto ai differenti bisogni educativi; si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle scuole che l’assumono come impegno fondamentale.
Le disposizioni del decreto riguardano gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 104 del 1992.

Prestazioni e competenze

Lo Stato provvede all’assegnazione dei docenti per il sostegno didattico, all’organico del personale ATA, tenendo conto nel riparto delle risorse professionali della presenza di bambine e bambini, di studenti e studentesse, sempre nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente, all’assegnazione dei collaboratori scolastici per i compiti di assistenza alla persona previsti dal profilo professionale, in base alla presenza di genere tra gli studenti con disabilità.
Gli Enti locali garantiscono, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici; i trasporti per l’inclusione scolastica, l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle scuole.

Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica

La legge 104 del 1992 è così modificata:

Integrazione della commissione medica con un assistente specialistico e dal medico INPS.
Redazione della certificazione attestante la condizione di disabilità secondo il principio di funzionamento che discende dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)
Il profilo di funzionamento è propedeutico alla predisposizione del PEI e del progetto individuale; definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l’inclusione scolastica.
È redatto con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante dell’amministrazione, preferibilmente un docente della scuola frequentata; è aggiornato ad ogni grado di istruzione o per diverse condizioni di funzionamento della persona.

Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione

Il progetto individuale è redatto dall’Ente locale, in collaborazione con i genitori e le istituzioni scolastiche.
Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.
Il PEI è elaborato dai docenti di classe con la compartecipazione dei genitori, delle professionalità specifiche interne ed esterne alla scuola.
Il Piano per l’inclusione è predisposto da ciascuna istituzione scolastica all’interno del PTOF; definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, anche ai fini del miglioramento degli interventi, nei limiti delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili.

Gruppi per l’inclusione scolastica

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR).
Ha il compito di dare consulenza all’USR sui temi dei percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; di fornire supporto ai gruppi per l’inclusione territoriale(GIT) e alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale.
È presieduto dal direttore dell’USR o da suo delegato, prevede la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.
Presso ognuno degli ambiti territoriali previsti dalla legge 107/15, art. 1 comma 66 è istituito il Gruppo territoriale per l’inclusione (GIT). È presieduto da un dirigente tecnico o scolastico ed è composto da tre dirigenti scolastici dell’ambito di riferimento, da 2 docenti per la scuola dell’infanzia e la scuola superiore, nominati con decreto dell’USR.
Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell’ambito la quantificazione delle risorse del sostegno didattico, le verifica e formula la proposta all’USR.
Presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione del Piano di inclusione. È composto dai docenti, dal personale ATA, dagli specialisti dell’Azienda Sanitaria locale del territorio di riferimento. In sede di scrittura ed attuazione del piano per l’inclusione, il GLI si avvale del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità.

Formazione iniziale per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia - Formazione in servizio

Gli aspiranti al corso di specializzazione per le attività di sostegno scolastico alle alunne e agli alunni con disabilità certificata, laureati in scienze della formazione primaria, una volta acquisiti nel corso di laurea 60 crediti relativi alle didattiche sull’inclusione, devono frequentare un corso annuale per l’acquisizione di ulteriori 60 crediti formativi comprensivi di 300 ore di tirocinio.
È previsto il superamento di una prova di accesso predisposta dall’università.
La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell’inclusione è predisposta dalle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano di formazione già inserito nel PTOF

Continuità del progetto educativo e didattico

Al fine di garantire la continuità didattica per le bambine e i bambini, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia in possesso del titolo di specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno. Sempre per lo stesso fine, non prima dell’inizio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato a docenti che abbiano avuto una supplenza nell’anno scolastico precedente.
È istituito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica presso il MIUR.
È garantito il diritto allo studio per gli studenti che per almeno 30 giorni non possano frequentare la scuola a causa di gravi patologie. La scuola di concerto con gli Enti locali e l’azienda sanitaria predispongono un progetto per il quale non sono previsti ulteriori stanziamenti.
Copertura finanziaria: la riforma viene attuata senza che ne derivino oneri a carico della finanza pubblica.

Le ricadute dell’applicazione del decreto sulle istituzioni scolastiche, sulle studentesse e gli studenti, sulle famiglie

Con gli interventi sulla legge 104 del ‘92, l’applicazione del decreto rischia di trasformarsi in un intervento di tagli al diritto al sostegno da parte dello Stato e all’assistenza alla persona e al trasporto da parte dei Comuni.
La scuola italiana non è pronta a cambiamenti che non tenga conto della sua attuale condizione, come l’alto numero di alunni per classe.
Il decreto emanato contiene, grazie anche alle nostre richieste, il ripristino del limite di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità (la prima stesura prevedeva 22 alunni) ed è ora necessario che l’applicazione lo rispetti rigorosamente.
Condivisibile il principio di riparto alle scuole degli organici ATA in base al numero degli alunni con disabilità e al genere. Tuttavia questa disposizione è molto negativa perché non prevede un aumento di organico, ma un semplice spostamento di risorse tra le scuole con tutto quel che ne consegue.
Positivo è il mantenimento a 5 anni il tempo di permanenza minimo nel ruolo del sostegno, ma la modalità con cui si risolve il tema della continuità didattica non garantisce il diritto al sostegno come lo prevede la legge 517 del 1977.
Opportuno l’inserimento degli ATA nel gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) vista l’implicazione di questo personale nell’assistenza di base secondo il mansionario del CCNL.

Il nostro commento

Per la FLC CGIL nel decreto prevale l’idea di un inserimento senza diritti dei ragazzi con disabilità, con la prospettiva che le scuole, messe nelle condizioni di non poter garantire un inserimento adeguato, ne rifiutino l’iscrizione. Di fatto ciò sta già avvenendo per i problemi di bilancio degli Enti Locali, ma anche per le difficoltà che stanno vivendo le scuole in questi anni, a partire dall’eccessivo numero degli studenti per classe. Inoltre un numero sempre più cospicuo di famiglie sta pagando personale privato per l’assistenza ai figli nel contesto della scuola pubblica. Anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017, nella fase attuativa ci batteremo per:

  • Ritorno ai LEP, soprattutto per gli Enti Locali che negli ultimi anni non stanno garantendo i diritti di loro pertinenza ai ragazzi con disabilità.
  • Mantenimento della legislazione vigente, legge 517 del 1977, legge 104 del 1992, legge 328 del 2000, con investimenti mirati là dove l’applicazione di queste leggi ha risentito sia dei tagli complessivi di questi anni, sia della logica del pareggio dei bilanci, sia della mancanza di una Riforma in senso inclusivo della scuola superiore.
  • Istituzione dell’organico funzionale per il personale ATA per interventi sulla disabilità in conformità al Contratto nazionale di lavoro.
  • Stabilizzazione in organico di diritto dei circa 37.000 posti di sostegno, oggi in organico di fatto.
  • Formazione iniziale per tutti coloro che intendono intraprendere la carriera di docenti sui temi dell’inclusività, con un numero di CFU dedicati, fermo restando il processo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.
  • Formazione generalizzata ricorrente e permanente, con stanziamenti adeguati e contrattati, per tutto il personale in servizio, docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato.
  • Ripristino dei Gruppi sull’inclusione esistenti ad oggi, a partire dal GLH d’istituto, con investimenti rispetto alle responsabilità dello Stato, degli Enti locali, delle ASL.
  • Rispetto dell’autonomia scolastica in tema di determinazione dell’organico, anche di sostegno.

La FLC CGIL affiancherà a queste proposte momenti di mobilitazione a contrasto dell’attuale impostazione del Decreto perché non si perda il valore della legislazione vigente.

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