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Deleghe legge 107/15: “Diritto allo studio”, il nostro commento

In una scheda il contenuto del decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017 e il nostro commento. In allegato il testo ufficiale e il fascicolo sulle otto deleghe.

01/06/2017
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Vai agli allegati

Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. Successivamente nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi. Leggi la notizia.

Qui di seguito uno specifico approfondimento sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Scarica il fascicolo completo

I contenuti

Il provvedimento individua e definisce le modalità delle prestazioni, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni riferite a tutto il territorio nazionale.

Esonero totale o parziale dalle tasse scolastiche (art. 4): su istanza di parte e in ragione dell’indicatore economico ISEE; riguarda gli studenti delle quarte e delle quinte Superiori, a partire dall’a.s. 2018/2019 per gli studenti delle classi quarte degli istituti secondari di secondo grado e dall’a.s. 2019/2020 per gli studenti delle classi quinte degli istituti secondari di secondo grado.

Trasporto e mobilità sostenibile (art. 5): su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, è previsto il trasporto, per gli alunni delle scuole primarie e solo per raggiungere la sede di erogazione del servizio scolastico più vicina.

Servizi di mensa (art. 6): a richiesta degli interessati e laddove il tempo scuola lo renda necessario, se esistono e sono funzionanti le strutture occorrenti e nei limiti di organico, senza maggiori oneri per gli Enti pubblici interessati.

Inclusione: stanziati 10 mln di euro per sussidi didattici di cui all’art. 13 co.1, lett.b) legge 104/92 (per gli aa.ss. 2017-2020) solo per alunni con diversa abilità certificata ex legge 104/92. La spesa grava sul fondo già previsto dal comma 202 legge 107/15; Il fondo previsto al co. 258 legge 208/15 viene incrementato di 10 mln di euro, per finanziare anche il 2019 e 2020, con riduzione del fondo già previsto dal comma 202 legge 107/15, per concorrere alla spesa per libri di testo e altri contenuti didattici relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica.

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare (art. 8): viene prevista la spesa di 2,5 mln annui a decorrere dal 2017. Con provvedimento del MIUR vengono stabiliti i criteri per il riparto annuale delle risorse.

Istituito il Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, esente da imposizioni fiscali: finalizzato all’erogazione di borse di studio per gli studenti della secondaria di secondo grado per l’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, beni e servizi di natura culturale. Stanziati 30 mln di euro (20 in più rispetto alla bozza di decreto) per il 2017; 33,4 mln per il 2018 e 39,7 mln per il 2019, con riduzione del Fondo c.d. della Buona scuola (co. 202 legge 107/15). I contributi vengono erogati tramite voucher associati alla Carta dello Studente.

IoStudio – Carta dello Studente: potenziamento della Carta dello studente, anche per chi frequenta Accademie e conservatori. La Carta viene attribuita per gli studenti censiti nell’Anagrafe Nazionale della scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado; a richiesta per gli studenti di Università, AFAM e dei Centri regionali per la formazione professionale. A richiesta per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, alla Carta può essere associato un borsellino elettronico.

Accordi territoriali: per l’erogazione di qualsiasi altra agevolazione prevista a livello territoriale, può essere utilizzata la Carta dello Studente tra EELL e soggetti pubblici e privati, d’intesa con il MIUR, per l’erogazione di benefici ulteriori a livello territoriale, ma senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Istituisce una Conferenza Nazionale per il diritto allo studio, a cui partecipano un rappresentante delle associazioni degli studenti, uno delle associazioni dei genitori, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell’Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre partecipano alla Consulta tre rappresentanti del MIUR, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell’ANCI, uno dell’UPI.
Le funzioni della Conferenza sono quelle di monitorare l’attuazione del decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017; redigere un rapporto ogni tre anni in materia di diritto allo studio; esprimere pareri e formulare proposte in materia di diritto allo studio e avanzare proposte per il potenziamento della Carta, per l’integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni per singole regioni.

Criticità per scuole e personale; decretazione successiva

I servizi mensa vengono garantiti alle condizioni date, mentre non ci sono investimenti per l’adeguamento delle strutture al fine di garantire l’attivazione del servizio.

Trasporti e di mobilità sostenibile. Progetti
Viene fatto espresso rinvio all’art. 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro), “in coerenza” con il programma sperimentale nazionale di mobilità per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici. 

Per le istituzioni scolastiche:
attraverso il richiamo contenuto dell’art. 5, si ritorna a parlare di mobility manager scolastico, che dovrebbe essere scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. 

Dall’attuazione del mobility manager non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quindi si deve provvedere con i fondi che già sono nella disponibilità dell’istituto. In pratica, non ci sono investimenti per una figura che dovrebbe realizzare una complessa serie di azioni dal contenuto professionale, che tuttavia non attiene alla funzione docente. Le istituzioni scolastiche: possono stipulare specifiche convenzioni, ma (solo?) in accordo con gli Enti Locali, con i quali collaborano per l’erogazione dei benefici previsti dall’art. 7 (libri di testo e strumenti didattici).

Per i servizi mensa vengono espressamente richiamate le modalità di erogazione del servizio di cui all’art. 3 del decreto legislativo 63/17; a queste condizioni, quindi, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, possono essere assicurati i servizi di mensa scolastica, in forma gratuita o con contribuzione, a copertura dei costi, eventualmente per fasce tariffarie.

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: i servizi e gli strumenti didattici non vengono garantiti a chiunque si trovi nella condizione di doverne fruire, in quanto possono essere assicurati solo nei limiti delle risorse date dall’utilizzo dell’organico dell’autonomia e dal contingente a t.d. o a t. i., di cui al comma 69, art. 1, legge 107/15.

Borse di studio – Fondo unico per il Welfare
Le istituzioni scolastiche collaborano con gli EELL per l’erogazione dei benefici legati al Welfare dello studente. Evidentemente si pensa all’utilizzo delle istituzioni scolastiche come terminali di altri uffici pubblici.
Famiglie: l’ammontare di ogni borsa di studio verrà determinata a seguito di decreto del MIUR, adottato previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata e verrà assegnata, a richiesta, a coloro per i quali ricorrono le condizioni di reddito ISEE, il cui valore è ancora da determinare e secondo un procedimento anch’esso da determinare annualmente.

La Conferenza
Gli USR: promuovere forme di collaborazione con Regioni e EELL per favorire le funzioni di monitoraggio svolte dalla Conferenza;

Decretazione successiva: entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del MIUR previa intesa in sede di Conferenza Unificata, verranno definiti i criteri e le modalità per l’istituzione del sistema nazionale per l’erogazione dei voucher, anche virtuali, per l’erogazione dei benefici previsti dal decreto legislativo. Con successivo decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno definiti i criteri per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento e le informazioni relative al curriculum dello studente di cui al comma 28, art. 1, legge 107/15 Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del MIUR viene costituita la Conferenza e ne vengono disciplinare le modalità organizzative.

Il nostro commento

Le condizioni di disagio non trovano soluzione.
L’inclusione scolastica nel decreto legislativo sul diritto allo studio resta essenzialmente un’etichetta, di fatto subordinata a stanziamenti predeterminati e senza garanzia per il futuro.

Non risultano superate le criticità che la FLC CGIL aveva ravvisato nelle bozze dei decreti, che già mancavano dei principi ai quali si sarebbe dovuta conformare la decretazione legislativa nella fase delle scelte concrete, cioè nella fase dell’allocazione delle risorse destinate al diritto allo studio.

La delega, pertanto, risulta non attuata e come tale viziata: il Governo, non procedendo all’individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di fatto non ha programmato la realizzazione della garanzia, sia pure progressiva, del diritto allo studio e per ciò stesso non ha corrisposto alle attese della delega. In pratica, la delega non chiarisce a quali condizioni di disagio vuole dare risposte, sia pure per conseguire un risultato inizialmente parziale, ma prevedendone il consolidamento nel tempo che occorre al suo perseguimento. Per questo motivo riteniamo che la delega si risolva in un elenco di prestazioni, alcune delle quali a pagamento per chi le richiede, che lo Stato e le sue autonomie territoriali si impegnano ad erogare, non, quindi, a chiunque versi in una condizione di disagio, ma a favore di coloro che riescono a beneficiarne, nei limiti delle risorse date. Così, ad esempio, la mensa (ma si potrebbe fare lo stesso discorso anche per il trasporto scolastico o per l’istruzione in ospedale) non è configurato come uno strumento pensato per rimuovere ostacoli di carattere sociale ed economico e favorire l’effettività del diritto allo studio di chi versa in condizione di disagio, ma è gestita come un servizio, la cui erogazione è subordinata alla presenza di non poche condizioni strutturali, per la cui realizzazione lo Stato non assume, tuttavia, impegni. Quindi, ciò che manca ancora una volta alla base degli stanziamenti economici contenuti nel decreto legislativo, è un progetto politico, costituzionalmente orientato, per cui la spesa stanziata diventa null’altro che una risposta parziale a situazioni emergenziali e, in quanto tale, è incapace di rappresentare un reale investimento per il futuro e la crescita del Paese.

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