Corte di Giustizia Europea Sentenza del 30 marzo 2004 - Seduta Plenaria -
soluzione di una controversia sorta nel Regno Unito ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di una lavoratrice madre in astensione obbligatoria al computo degli eventuali aumenti contrattuali ai fini del calcolo dell’indennità di maternità.
La sentenza che di seguito pubblichiamo è stata emessa dalla Corte di Giustizia Europea e riguarda la soluzione di una controversia sorta nel Regno Unito ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di una lavoratrice madre in astensione obbligatoria al computo degli eventuali aumenti contrattuali ai fini del calcolo dell’indennità di maternità. La Corte dopo una breve disamina della legislazione in tema di diritto all’indennità di maternità afferma che l'art. 119 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che impone - laddove la retribuzione percepita dalla lavoratrice durante il suo congedo di maternità sia determinata almeno in parte in base allo stipendio corrispostole prima dell'inizio di tale congedo - che ogni aumento di stipendio intervenuto tra l'inizio del periodo retribuito con lo stipendio di riferimento e la fine del congedo medesimo venga incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell'importo di detta retribuzione. Tale obbligatoria inclusione non si può intendere limitata al solo caso in cui l'aumento si applichi retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento. La Corte, inoltre, afferma che in assenza di normativa comunitaria in materia, spetta alle autorità nazionali competenti stabilire le modalità secondo le quali, nel rispetto del complesso delle norme di diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), debba essere incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell'importo della retribuzione dovuta alla lavoratrice durante il suo congedo di maternità ogni aumento di stipendio intervenuto prima di tale congedo o durante il congedo medesimo.
Roma, 16 aprile 2004
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Avvio dei corsi abilitanti da 30 e 60 CFU: i ritardi del Ministero rischiano di danneggiare i precari che da anni aspettano l’accesso all’abilitazione
- Concorso 24 mesi ATA 2023/2024: entro il 9 maggio la pubblicazione dei bandi regionali
- Elezioni CSPI 2024: candidate e candidati lista “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Mobilitazione FLC CGIL: il MIM finalmente ipotizza passweb fuori dal 1° settembre. Contro le rivalse intervento del Ministero presso l’INPS. Prossimo incontro il 30 aprile
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 16379 del 24 aprile 2024 - Indicazioni operative Elezioni CSPI 2024
- Note ministeriali Nota 6016 del 23 aprile 2024 - Indennità e compensi miglioramento offerta formativa 2024 Economie anno 2023
- Note ministeriali Nota 6000 del 23 aprile 2024 - Reclutamento e stato giuridico accompagnatori pianoforte e clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi
- Decreti ministeriali Decreto Ministeriale 621 del 22 aprile 2024 - Autorizzazione posti e modalità selezione attivazione percorsi di formazione iniziale docenti
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici