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Corsi di perfezionamento universitari

Pubblichiamo la nota prot. 133 del MIUR sulla questione corsi di perfezionamento universitari, in cui la Direzione Generale per il personale trasmette il testo dei chiarimenti in merito forniti dalla Direzione generale Università.

10/02/2005
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Pubblichiamo la nota prot. 133 del MIUR sulla questione corsi di perfezionamento universitari, in cui la Direzione Generale per il personale trasmette il testo dei chiarimenti in merito forniti dalla Direzione generale Università.
In un palleggio di responsabilità fra una Direzione e l'altra si deduce che il carattere di annualità è dato dai 60 crediti e si citano le norme di riferimento.
Purtroppo ci risulta che le Università organizzano corsi di perfezionamento che non hanno esattamente i caratteri previsti dal DPR 162/82, producendo ambiguità e possibili contenziosi.
L'incompatibilità con la frequenza, in uno stesso anno, di altro corso che dia titoli accademici, non viene qui ripreso, ma era contenuto nel parere qui citato del CUN del 4/11/04.
La chiarezza delle norme è ancora una speranza!

Roma, 10 febbraio 2005

Prot. n. 133 Roma, 8 febbraio 2005

D.G. per il personale della scuola

Uff. III
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie permanenti - Corsi di perfezionamento. Tabella allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004.

Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti anche da parte delle OO.SS. in merito alla valutabilità dei corsi di perfezionamento che, ai sensi della tabella, allegata alla legge n. 143/04, danno diritto a 3 punti quali “altro titolo”.

La scrivente Direzione Generale, anche sulla base del parere espresso dal C.U.N. nell’adunanza del 4 novembre 2004, ha acquisito sulla questione specifici chiarimenti dalla competente Direzione Generale per l’Università che, per opportuna conoscenza e norma, si trascrivono di seguito.

“La legge 143/04 al punto C-11 dell’annessa tabella prescrive l’assegnazione di 3 punti per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

La stessa legge richiama quale elemento essenziale ai fini della valutazione del titolo la durata almeno annuale.

Nel sistema universitario i corsi di perfezionamento possono essere istituiti ai sensi del D.P.R. n. 162/82 con durata da 3 mesi ad un anno, organizzati sotto la responsabilità del Rettore e con il rilascio di un attestato di frequenza , sia ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 509/99 e del D.M. 270/04, con durata annuale e con il rilascio del titolo di Master universitario di I o di II livello se successivi rispettivamente al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale.

In questo caso la annualità deve essere correlata ai crediti, ovvero 60 crediti pari a 1.500 ore: un credito è pari a 25 ore, 60 crediti ovvero una annualità sono pari a 1500 ore.

Ciò premesso, fermo restando l’autonomia delle Università ad istitutire ed attivare corsi di perfezionamento in applicazione delle due diverse normative vigenti in materia, sarà cura dello scrivente richiamare l’attenzione delle autorità accademiche sulla normativa di cui alla Legge 143/04 tabella A. C-11 ed invitarle a rilasciare comunque, in caso di corsi di perfezionamento (ex D.P.R. 162/82 o D.M. 270/04), idonea certificazione con la specifica del monte ore.”.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe COSENTINO

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