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Consiglio Stato: parere su certificazione ed organici Handicap

Il testo del parere

27/09/2005
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Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato con un proprio parere rispondendo al MIUR in merito allo schema di regolamento per l’individuazione degli alunni in situazioni di handicap, previsto nell’ articolo 35 della legge finanziaria per il 2003 (n. 289/2002).

Premesso che sul testo oggetto del parere il MIUR non ha mai informato le organizzazioni sindacali, il pronunciamento del Consiglio rappresenta una significativa tappa rispetto alla definizione delle procedure per l’accertamento sanitario che precede l’assegnazione delle ore di sostegno per l’integrazione scolastica.

Difficile prevedere i tempi dell’eventuale approvazione del regolamento, visto il lento percorso che ha accompagnato l’approvazione della norma, le molte preoccupazioni espresse delle associazioni dei genitori di alunni disabili, quelle del personale della scuola e, non da ultimo, quelle espresse dalle Regioni.

Il parere era stato chiesto fin dal 2003 dal MIUR ma il Consiglio aveva sospeso la sua pronuncia richiedendo un atto formalmente corretto, visto che non era stato acquisito né l’orientamento del Ministero della Salute, dovuto per legge, né quello della Conferenza Unificata.

Già con il richiamo alle procedure il consiglio chiarisce il rapporto tra Stato e Regioni sull’integrazione scolastica; il quesito infatti nasceva dall’incertezza sullo strumento da adottare: se fosse cioè necessario, per dare attuazione a quanto previsto nella legge finanziaria, .un regolamento del Governo o una intesa tra Stato e Regioni, viste le competenze delle regioni in materia di sanità ed istruzione.

Il parere del Consiglio di Stato rappresenta un altro tassello nel chiarire i rapporti tra Stato e Regioni alla luce della legge 3/01; il Miur, infatti, pensava di dover usare lo strumento regolamentare, iscrivendo la norma sull’accertamento dell’handicap tra i livelli essenziali delle prestazioni, mentre le regioni hanno sostenuto che si tratta di legislazione concorrente.

Le Regioni hanno quindi prodotto un proprio parere, stipulando un’intesa su obiettivi comuni, che è entrato tra i documenti su cui il Consiglio di Stato si è espresso.

Il Consiglio afferma con nettezza che il procedimento di accertamento sanitario dell’handicap va considerato “livello essenziale” perché va assicurato omogeneamente su tutto il territorio nazionale e deve essere coerente con la Legge 104/92, che detta principi fondamentali garantiti dalla Costituzione negli articoli 3 (la pari dignità e la rimozione degli ostacoli), 4 (il diritto al lavoro), 34 (l’obbligo all’istruzione), 35 e 38 ( la formazione).

“In tale quadro- precisa- le modalità di individuazione dei soggetti con handicap, lungi dal costituire un argomento puramente amministrativo, segnano il confine sostanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sull’intero territorio nazionale…”

In sostanza, poiché l’accertamento deve assicurare diritti fondamentali della persona non possono esserci comportamenti difformi tra le diverse regioni.

Il consiglio prosegue poi segnalando alcune revisioni al testo che, come abbiamo detto, non è mai stato portato a conoscenza della parti sociali.

Il Consiglio ha ritenuto che non si potesse fissare un termine perentorio per il rilascio della certificazione, sostenendo che essa debba essere fornita in tempo “utile” per l’avvio dell’anno scolastico, rispettando l’autonomo potere decisionale delle Regioni ed invitando lo Stato a definire insieme a loro eventuali date.

Ha poi sostenuto che l’accertamento, nei termini posti dalla legge finanziaria, si dovrebbe limitare alla sola integrazione scolastica e questo creerebbe problemi dato che esso ha valore per tutte le prestazioni dovute al cittadino disabile, anche adulto. Sarebbe quindi impossibile pensare ad accertamenti differenziati per tipo di prestazioni e, di conseguenza, l’accertamento deve avere valore per riconoscere tutti i diritti.

Le Regioni avevano proposto anche di cancellare dal testo la individuazione delle ore di assistenza educativa che deve essere fornita. Anche in questo caso il Consiglio conviene con le Regioni che l’assistenza rientra tra le competenze esclusive degli enti locali che non possono essere limitate dall’amministrazione scolastica, anzi, poiché l’assistenza è un supporto fondamentale dell’integrazione (come prescrive la legge 104!) è necessario, ai vari livelli, il confronto e la stipula di intese locali per realizzare integrazione.

Estremamente importante anche l’ultima riflessione proposta dal consiglio sugli organici.

L’autorizzazione a posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni solo in presenza di certificazione attestante lo stato di particolare gravità ridurrebbe l’autonomia personale dei singoli e, pur trattandosi esattamente di quanto questo governo avrebbe voluto con la legge finanziaria, il Consiglio esprime “ forti dubbi di legittimità costituzionale” della norma.

Giustamente il Consiglio di Stato osserva che se la legge aveva fissato nel rapporto 1:138 l’organico questo va rispettato anche se si tratta solo di una palese previsione statistica e può essere contraddetta dalle concrete situazioni territoriali in cui il diritto all’integrazione va assicurato; l’integrazione non può essere casuale, determinata dal luogo in cui si nasce.

In conclusione quindi anche il Consiglio conferma l’orientamento espresso da tanti giudici sul diritto pieno all’integrazione, sul fatto che ogni altra regola che crei disparità nell’assegnazione delle ore di sostegno è inaccettabile, tanto da sollevare dubbi di legittimità costituzionale.

Che cosa farà il Ministro?
FLC auspica che, dopo tanti autorevoli pareri, accolga definitivamente questi orientamenti, risparmiando alle famiglie il ricorso alle ormai frequenti quanto mortificanti vie legali per ottenere le ore di sostegno e acquisisca, fin dal prossimo decreto sugli organici, il concetto di “valicabilità” dei tetti regionali che ha voluto imporre agli organici.

Roma, 27 settembre 2005

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