
Conferimento supplenze personale ATA: Nota MIUR prot.n. 2332
nota ministeriale prot.n. 2332 del 25.7.2002 sul conferimento delle supplenze al personale ATA.


Pubblichiamo la nota ministeriale prot.n. 2332 del 25.7.2002 che tratta del conferimento delle supplenze al personale ATA. Sulla base di questa, i C.S.A. e i Dirigenti Scolastici, per la stipula dei contratti fino al 31.8 e al 30.6 dovranno utilizzare nell'ordine:
1- le graduatorie permanenti (24 mesi) attualmente vigenti;
2- le graduatorie e gli elenchi provinciali aggiornati sulla base del DM 75/2001.
In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, degli elenchi e delle graduatorie provinciali, i Dirigenti Scolastici potranno utilizzare le graduatorie d'istituto.
I contratti, in questo caso, avranno carattere provvisorio e validità fino alla nomina degli aventi diritto e cioè di coloro che risulteranno inseriti nelle nuove graduatorie permanenti (24 mesi).
Le graduatorie permanenti approvate dopo il 31.8.2002, inoltre, saranno utilizzate per assumere ulteriori supplenti su quei posti che si dovessero rendere liberi dopo la pubblicazione delle stesse.
Valutiamo positivamente il contenuto della circolare perchè chiarisce come si applicano le regole previste dal nuovo regolamento sulle supplenze e consente, da subito, la stipula di un maggior numero di contratti a carattere definitivo.
Il risultato è stato ottenuto a seguito delle richieste formulate, insieme alla Cisl e alla Uil Scuola, durante l'incontro del 24.7.20002.
Roma. 26 luglio 2002
_________________________
ecco il testo della Nota
Di seguito alla C.M. n. 82 del 19 luglio 2002 in materia di supplenze, si forniscono ulteriori istruzioni e indicazioni con specifico riguardo al personale A.T.A..
E’ noto alle SS.LL. che, ai fini del conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche vanno utilizzate, a norma dell’art. 2, comma 1 del Regolamento, adottato con D.M. 13/12/2000 n. 430, le graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi) e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi provinciali e le graduatorie provinciali.
Premesso quanto sopra, e nella considerazione che il ritardato espletamento nelle procedure relative al concorso per soli titoli, di cui all’O.M. n. 57 del 27 maggio 2002, non consentirà l’aggiornamento entro il 31 agosto delle graduatorie permanenti, si renderà necessario utilizzare le graduatorie tutt’ora vigenti della precedente tornata concorsuale.
Qualora tali graduatorie fossero esaurite o dovessero esaurirsi a seguito di assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato (di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche) di tutti i candidati inclusi nelle stesse, si dovranno utilizzare gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, così come previsto dal citato comma 1 dell’art. 2 del regolamento.
In caso di ulteriore disponibilità di posti per supplenze di eguale durata, i dirigenti scolastici competenti attribuiranno supplenze temporanee attingendo alle graduatorie di circolo e di istituto, nelle more della compilazione e pubblicazione dalle graduatorie aggiornate del concorso per soli titoli in via di espletamento.
In effetti, tali graduatorie avranno validità solo dalla loro definitiva approvazione.
Per ulteriori esigenze di sostituzione del personale si provvederà con supplenze temporanee conferite dal dirigente scolastico, utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO
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